COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GENZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAZZONI ANTONIO FINO AL 30.6.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 C5 DEL 18.1.2012 (Gara: MONTAGNANO C5 – DON BOSCO GENZANO del 13.1.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GENZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAZZONI ANTONIO FINO AL 30.6.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 35 C5 DEL 18.1.2012 (Gara: MONTAGNANO C5 – DON BOSCO GENZANO del 13.1.2012 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; visto il reclamo con cui la Società in titolo, contestando le risultanze degli atti ufficiali, nega che il calciatore MAZZONI abbia afferrato con ambedue le mani la testa dell’arbitro, chiede la revoca della squalifica inflittagli o, quanto meno, una riduzione significativa della sanzione; ascoltata, come da richiesta, la stessa Società, la quale, in sede di audizione, ha fatto presente che il MAZZONI, dopo l’espulsione, si sarebbe limitato a poggiare la mano sinistra sulla nuca dell’arbitro come saluto, sia pure connotabile, in senso ironico, in tale sede, la ricorrente insiste nella richiesta di una riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva in rapporto all’episodio; letto il referto arbitale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) risulta ben altra dinamica dei fatti: il citato calciatore, infatti, espulso per frase offensiva all’arbitro, all’atto del provvedimento gli stringeva con entrambe le mani la testa all’altezza delle tempie, causandogli momentaneo dolore. Ritenute, per quanto sopra, inaccettabili le doglianze della ricorrente e adeguata la sanzione comminata, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società DON BOSCO GENZANO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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