COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 E LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 A CARICO DEL CALCIATORE PIGNATARO ETTORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL . 29/12/11 ( Gara: Città di Cori – Tor San Lorenzo del 24/12/11 – Campionato II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 E LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 A CARICO DEL CALCIATORE PIGNATARO ETTORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL . 29/12/11 ( Gara: Città di Cori – Tor San Lorenzo del 24/12/11 – Campionato II Categoria ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante, dopo aver lamentato che non sussistevano le condizione per la sospensione della gara, della quale si richiede pertanto la ripetizione, ha in ogni caso giudicato eccessiva la sanzione comminata al calciatore Pignataro, dal momento che il contatto tra questi e l'Arbitro è avvenuto in maniera del tutto fortuita e involontaria, e cioè mentre il calciatore, nel tentativo di divincolarsi dai compagni che lo trattenevano, dimenava le gambe in aria “scalciandole”. Ascoltato in sede di supplemento, l'arbitro ha riferito che, dopo la convalida della rete segnata su calcio di rigore dalla Città di Cori, il portiere del Tor San Lorenzo, Bergomi, protestava in maniera veemente e lo insultava, sicché veniva espulso. Nella circostanza, anche il calciatore Manca di Mores Roberto gli rivolgeva espressioni offensive, e pertanto anch'egli veniva espulso; subito dopo, detto giocatore mentre si accingeva ad allontanarsi, giunto all'altezza del suo fianco, lo aveva colpiva con un violento calcio al polpaccio che gli aveva provocava forte dolore. A quel punto, poiché il persistente dolore alla gamba gli impediva di correre normalmente, e visto altresì il comportamento di tutti i calciatori del Tor San Lorenzo che, dopo averlo circondato, gli rivolgevano pesanti minacce ed insulti, non trovandosi più nelle condizioni psico-fisiche di proseguire l'incontro, ne aveva decretato la sospensione, dirigendosi poi verso gli spogliatoio. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, giunto quasi all'ingresso del suo spogliatoio, aveva avvertito all'improvviso un forte e violento dolore al gluteo e, giratosi immediatamente, aveva visto il calciatore Pignataro Ettore ancora con la gamba alzata nel gesto di colpirlo; l'Arbitro ha inoltre precisato che il colpo al gluteo gli era stato inferto con i tacchetti dello scarpino, avendo avvertito proprio detta sensazione sulla parte colpita; egli ha infine precisato che, al momento, non era presente sul posto alcun altro calciatore, se non il Pignataro. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve considerasi, innanzitutto, pienamente giustificata la decisione dell'Arbitro di sospendere la gara, a causa del gesto violento compiuto dal calciatore Manca di Mores Roberto, nonché del comportamento minaccioso tenuto dagli altri giocatori del Tor San Lorenzo e, a tal riguardo, è opportuno ricordare che la valutazione circa l'inidoneità delle proprie condizioni psico-fisiche a proseguire l'incontro, e la conseguente decisione di sospendere la gara, spetta, in via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro. Per quanto concerne invece il calciatore Pignataro, confermata la volontarietà del suo gesto violento, va evidenziato altresì che trattasi di un gesto proditorio, inferto quanto l'Arbitro si trovava di spalle e quindi non era in grado neppure di poter schivare il colpo; sicchè deve considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della SOC. TOR SAN LORENZO e la squalifica fino al 31 dicembre 2014 a carico del calciatore PIGNATARO ETTORE. Sulla tassa di reclamo si è già provveduto con la decisione pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/1/12.
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