COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VITINIA SUL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 44 DEL 19.1.2012 (GARA: VITINIA – STAGNI DI OSTIA del 15.1.2012 – Campionato III Categoria di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VITINIA SUL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 44 DEL 19.1.2012 (GARA: VITINIA – STAGNI DI OSTIA del 15.1.2012 – Campionato III Categoria di Roma) La Commissione Disciplinare; preso atto che la società VITINIA CALCIO nei contestare le decisioni del Giudice di prime cure, deduce che l’incontro sarebbe stato sospeso definitivamente a seguito dell’aggressione subita dal proprio dirigente ALEANDRI e non per la zuffa avvenuta dopo il citato episodio, concludendo con la richiesta di addebitare alla squadra avversaria la responsabilità della sospensione stessa; considerato che tale istanza è stata ribadita in sede di audizione della Società interessata; Rilevato che dagli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) - emerge che i fatti si sono svolti senza soluzione di continuità, per cui la zuffa generata è certamente la circostanza che ha causato la sospensione della gara, e da considerarsi un tutt’uno con l’aggressione al dirigente. Tenuto conto, quindi, che l’assunto della ricorrente è in totale discordanza con il referto arbitrale, per cui le doglianze espresse risultano improponibili, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo della Società VITINIA CALCIO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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