COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DI BIAGIO MARCO (TESS. PESCOROCCHIANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 19.1.2012 (Gara: SALTO CICOLANO – PESCOROCCHIANO del 15.1.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE DI BIAGIO MARCO (TESS. PESCOROCCHIANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 19.1.2012
(Gara: SALTO CICOLANO – PESCOROCCHIANO del 15.1.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il calciatore reclamante sostiene di aver scalciato terriccio in un momento di frustrazione, dovuto all’espulsione subita, senza intenzione di colpire l’arbitro.
Lo stesso chiede, quindi l’annullamento della squalifica o una significativa riduzione della sua entità. Tale deduzione è smentita dagli atti ufficiali, il cui contenuto è stato ribadito dall’arbitro in sede di supplemento di referto: il DI BIAGIO, dopo essere stato espulso, scalciava volutamente terriccio contro l’arbitro, da una distanza di circa 2 metri, attingendo alla casacca della divisa.
Stabilita così la responsabilità del citato giocatore, si ritiene, peraltro, che la squalifica possa essere leggermente ridimensionata, rapportandola a sanzioni generalmente comminate in simili occasioni.
Tanto premesso, a parziale accoglimento delle istanze del giocatore, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere la squalifica inflitta al calciatore DI BIAGIO MARCO al 31.5.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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