COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.02/2012 Delibera della Commissioen Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo Polisportiva Torriglia 1977 avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Torriglia – Nervi del 14.1.2012. C.U. n. 36 del 19.1.2012 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.02/2012 Delibera della Commissioen Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo Polisportiva Torriglia 1977 avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Torriglia – Nervi del 14.1.2012. C.U. n. 36 del 19.1.2012 Delegazione Provinciale di Genova. L’arbitro della gara in epigrafe decideva di sospenderla al 39’ del secondo tempo per invasione di campo da parte di uno spettatore della Polisportiva Torriglia 1977 e, di conseguenza, il giudice sportivo infliggeva all’anzidetta società la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3 oltre alla squalifica del campo per un turno, l’ammenda di € 750,00 e un punto di penalizzazione in classifica. Contro siffatti provvedimenti è insorta la soc. Polisportiva Torriglia 1977 che, con ricorso ritualmente proposto, rafforzato in sede di audizione del proprio rappresentante, eccepiva un errore dell’arbitro nell’aver assunto la decisione di porre fine anticipata alla gara, perché non esisteva alcun pericolo né per l’incolumità della sua persona né per coloro, dirigenti e giocatori, che si trovano al momento sul terreno di gioco. Chiede perciò che la gara sia ripetuta, annullata la penalizzazione in classifica e ridotta l’ammenda ritenuta eccessiva. Resiste la società F.C. Nervi 07 con contro reclamo depositato nei termini. Si evince dal resoconto di gara che l’arbitro decretò la fine anticipata della partita al 39’ del s.t. perché, a seguito dell’aggressione a un calciatore della Pol. Torriglia 1977 da parte di un avversario (Luca Rivani Paglia, n. 1), irrompeva sul terreno di gioco uno spettatore che saltava addosso al portiere del Nervi. Null’altro aggiungeva il direttore di gara se non la giustificazione d’aver preso la decisione a tutela dell’incolumità dei calciatori. Il reclamo merita accoglimento. Questa Commissione Disciplinare, attenendosi alla giurisprudenza della C.A.F., ha più volte affermato che per decretare la fine anticipata di una gara occorre che si verifichino pericoli incombenti per l’incolumità dei calciatori e dell’arbitro, tali da non poter essere fronteggiati da quest’ultimo con i mezzi che il Regolamento di Gioco mette a sua disposizione (richiamo dei capitani e dei dirigenti accompagnatori, esibizione dei cartellini ecc.). Nel caso di specie, in assenza di situazioni di pericolo per la sua persona ed essendo l’invasione circoscritta a un solo spettatore, e non rilevandosi negli atti notizia di altre colluttazioni o di risse, l’arbitro aveva il sacrosanto dovere, utilizzando quei mezzi sopra richiamati, di far riprendere il gioco dopo aver fatto allontanare l’intruso. Appare, infine, contraddittoria l’affermazione del primo giudice che nessuno dei dirigenti accompagnatori si era adoperato per individuare e neutralizzare l’aggressore perché non rilevabile dal referto, laddove, invece, l’arbitro testualmente riferisce alla voce “Comportamento dei dirigenti”: Corretto anche durante l’episodio di violenza. Consegue che la decisione di por fine anticipatamente alla gara appare ingiustificata e sbagliata. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo della Polisportiva Torriglia 77, e in osservanza di quanto disposto dall’art. 17 comma 4 CGS, la Commissione Disciplinare annulla la punizione sportiva di perdita della gara disponendone la ripetizione e revoca la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e la squalifica del campo di gioco per una giornata (già scontata). Ferma l’ammenda nella misura inflitta in primo grado. La tassa, addebitata in conto, va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it