COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera del Giudice Sportivo METROPOLIS F.B.SSD ARL – BOYS BELLINZAGO CALC 5
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012
Delibera del Giudice Sportivo
METROPOLIS F.B.SSD ARL - BOYS BELLINZAGO CALC 5
Con propria nota a mezzo fax in data 21-2-2012 la società Metropolis Futsal Bergamo ha inviato motivi di reclamo in ordine alla gara in oggetto: tuttavia tale reclamo non è stato ritualmente preceduto dal relativo preannuncio previsto dall'art. 46 del CGS: per tal motivo il reclamo è inammissibile.
Dal rapporto di gara e dal relativo allegato si evince che il direttore di gara dopo aver dichiarata terminata la gara medesima si è reso conto e riconosce di aver commesso un errore di natura tecnica non consentendo in violazione delle regole 7) e 13) del regolamento del giuoco del calcio a cinque la effettuazione di un tiro libero a seguito di fallo cumulativo.
Ne consegue che la gara è stata disputata in modo irregolare.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di disporre la ripetizione della gara a cura del CRL.
b) di addebitare la tassa reclamo, se non versata.