COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera del Giudice Sportivo METROPOLIS F.B.SSD ARL – BOYS BELLINZAGO CALC 5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera del Giudice Sportivo METROPOLIS F.B.SSD ARL - BOYS BELLINZAGO CALC 5 Con propria nota a mezzo fax in data 21-2-2012 la società Metropolis Futsal Bergamo ha inviato motivi di reclamo in ordine alla gara in oggetto: tuttavia tale reclamo non è stato ritualmente preceduto dal relativo preannuncio previsto dall'art. 46 del CGS: per tal motivo il reclamo è inammissibile. Dal rapporto di gara e dal relativo allegato si evince che il direttore di gara dopo aver dichiarata terminata la gara medesima si è reso conto e riconosce di aver commesso un errore di natura tecnica non consentendo in violazione delle regole 7) e 13) del regolamento del giuoco del calcio a cinque la effettuazione di un tiro libero a seguito di fallo cumulativo. Ne consegue che la gara è stata disputata in modo irregolare. P.Q.S. DELIBERA a) di disporre la ripetizione della gara a cura del CRL. b) di addebitare la tassa reclamo, se non versata.
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