COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US ALDINI BARIVIERA Camp. Giovanissimi Reg. Eccellenza Girone BD Gara del 10-12-2011 tra Ticinum Pavia / Aldini Bariviera C.U. n. 37 del CRL datato 2-2-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US ALDINI BARIVIERA Camp. Giovanissimi Reg. Eccellenza Girone BD Gara del 10-12-2011 tra Ticinum Pavia / Aldini Bariviera C.U. n. 37 del CRL datato 2-2-2012 La Società ALDINI BARIVIERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il tecnico Claudio LIPPI sino al 22.3.2012 lamentando che la squalifica del GS è sproporzionata in relazione al comportamento di semplice protesta tenuto nei confronti del Direttore di Gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il Lippi, dopo essere stato espulso dal terreno di gara per aver proferito una frase minacciosa nei confronti dell'arbitro, ha abbandonato il terreno di gara assai lentamente. La gravità del comportamento giustifica la squalifica comminata al Lippi dal GS che merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it