COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ANGELANI ANDREA SEGUITO GARA NUOVA FOLGORE/FALCONARESE DEL 28.1.2012 CAMPIONATO ALLIEVI ANCONA II° FASE (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 56 del 1.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ANGELANI ANDREA SEGUITO GARA NUOVA FOLGORE/FALCONARESE DEL 28.1.2012 CAMPIONATO ALLIEVI ANCONA II° FASE (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 56 del 1.2.2012) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive del proprio calciatore ANGELANI ANDREA, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Nuova Folgore ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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