COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DURASTANTI ANDREA SEGUITO GARA RIVIERA DELLE PALME/EAGLES PAGLIARE DEL 27.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 108 del 1.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DURASTANTI ANDREA SEGUITO GARA RIVIERA DELLE PALME/EAGLES PAGLIARE DEL 27.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 108 del 1.2.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DURASTANTI ANDREA, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Eagles Pagliare chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, ma si sarebbe limitato a chiedere loro spiegazioni, sia pur con modi non civili, per uno schiaffo dietro la testa ricevuto da uno di questi, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Durastanti. La medesima reclamante ha ricordato i buoni precedenti disciplinari dei propri tesserati ed ha richiamato precedenti delibere di questa Commissione che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto irrilevante il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente; • ritenuto che la condotta del calciatore Durastanti vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista, diminuita per l’attenuante della provocazione ritenuta, nel caso di specie, sussistente; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Eagles Pagliare e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Durastanti Andrea a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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