COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE APPLICATA AL DIRIGENTE VERDECCHIA STELIO SEGUITO GARA PINTURETTA FALCOR/HELVIA RECINA DEL 14.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE APPLICATA AL DIRIGENTE VERDECCHIA STELIO SEGUITO GARA PINTURETTA FALCOR/HELVIA RECINA DEL 14.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 del 18.1.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. VERDECCHIA STELIO, dirigente della reclamante già inibito fino al 30 giugno 2012, l’ulteriore sanzione fino al 31 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, al termine dell’incontro e dopo, allorché l’ufficiale di gara lasciava l’impianto sportivo; il ridetto dirigente Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S Pinturetta Falcor chiedendo la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante: - il Verdecchia effettivamente insultò l’arbitro senza mai tuttavia spintonarlo, anche per l’intervento di alcuni dirigenti presenti; non tirò il proprio documento di identità sul viso dell’arbitro, ma per farsi identificare, onde evitare sanzioni per la società, glielo mise sopra il tavolo; - intervennero prontamente le Forze dell’Ordine ad evitare qualunque seguito; - non risponderebbe al vero che il ridetto dirigente spintonò l’allenatore della squadra avversaria poiché quest’ultimo si era già allontanato e non era più presente. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo le Forze dell’Ordine presenti ed intervenute. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Verdecchia, a fine gara, entrò nel suo spogliatoio e, appoggiategli le mani al petto, gli diede una spinta, non forte, ma facendolo arretrare di circa un passo e nel contempo lo insultò. Lo stesso dirigente, peraltro non in distinta di gara, per farsi identificare, gli tirò il documento di identità che gli giunse al mento, prima di essere accompagnato fuori da un dirigente e dall’allenatore della squadra avversaria, nel frattempo intervenuti; nell’occasione si scambiò anche delle spinte con quest’ultimo. Al momento in cui l’arbitro lasciava l’impianto sportivo, il Verdecchia lo insultò nuovamente, accompagnandolo fino all’autovettura, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine che stavano scortando l’ufficiale di gara. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, la Commissione ritiene che la condotta ascritta al Verdecchia - già inibito e, quindi, ulteriormente contraria alle specifiche disposizioni federali - sia stata certamente offensiva e gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Valutati questi elementi e tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti, questo Collegio ritiene che la sanzione impugnata possa essere congruamente ridotta, tenuto conto altresì, nella sua determinazione, della pena già allo stesso dirigente applicata con provvedimento definitivo, così da giungere all’inibizione complessiva come indicata in dispositivo. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S. Pinturetta Falcor, riduce al 31 dicembre 2013 la sanzione dell’inibizione del dirigente Verdecchia Stelio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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