COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. FRANCAVILLA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA AL DIRIGENTE VITA LUIGI SEGUITO GARA NEW GENERATION/FRANCAVILLA DEL 28.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 108 del 1.2.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO F.C. FRANCAVILLA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA AL DIRIGENTE VITA LUIGI SEGUITO GARA NEW GENERATION/FRANCAVILLA DEL 28.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 108 del 1.2.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava al sig. VITA LUIGI, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2012, per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, sospeso al 33° minuto del secondo tempo, nei confronti dell’ufficiale di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Francavilla A.S.D. chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi, pur responsabile dei fatti che ne determinarono l’allontanamento, non avrebbe posto in essere l’ulteriore condotta ascrittagli allorchè lo stesso si portò fuori dal campo, in tribuna, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto dirigente.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato il Vita perché questi dalla panchina, ove si trovava, protestò vivacemente nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento lo insultò, proferendo anche espressioni blasfeme, e dovettero intervenire alcuni giocatori della sua squadra che lo accompagnarono fuori poiché si rifiutava di uscire. Postosi poi fuori dal campo, dietro la propria panchina, unitamente ad altri presenti, gli lanciò contro piccoli sassi e terriccio, attingendolo alla schiena, al collo ed alla nuca.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del Vita, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro;
• ritenuto, al riguardo, che la condotta come quella in esame deve essere valutata con la massima severità, in quanto lede il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, in particolare, dell’incolumità fisica dell’arbitro, ed è particolarmente riprovevole proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i suoi calciatori.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Francavilla A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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