COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARINELLI ANDREA, MANCINI GILBERTO, ANDREUCCI DONATO, LELLI MARCO, GENCHI GIUSEPPE E DELL’U.S.D. ANCONA 1905.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARINELLI ANDREA, MANCINI GILBERTO, ANDREUCCI DONATO, LELLI MARCO, GENCHI GIUSEPPE E DELL’U.S.D. ANCONA 1905. Con provvedimento del 18 agosto 2011, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - MARINELLI ANDREA, MANCINI GILBERTO, ANDREUCCI DONATO e GENCHI GIUSEPPE della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, avuto riguardo ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 5 dello stesso codice, con le aggravanti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, con riferimento al fatto di aver rilasciato alla stampa e in più occasioni gravi dichiarazioni, volutamente diffamatorie di altra Società affiliata alla F.I.G.C., attribuendo alla stessa specifiche condotte, peraltro non provate ed anzi smentite da altri tesserati della medesima Società, volte a mettere in dubbio la regolarità della gara e del Campionato di Eccellenza e di avere reiterato davanti agli Organi della giustizia sportiva Federale dichiarazioni rivelatesi prive di fondamento e volutamente tese ad arrecare danno ad altra Società affiliata alla FIGC; - LELLI MARCO della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver rilasciato davanti ad Organi di giustizia sportiva Federale dichiarazioni rivelatesi prive di fondamento e volutamente tese ad arrecare danno ad altra Società affiliata alla FIGC; - l’U.S.D. ANCONA 1905, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’addebito contestato al suo Presidente Marinelli ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, in relazione all’addebito contestato gli altri suoi tesserati. Con nota del 6 ottobre 2011, questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 31 ottobre 2011, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quanto altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, i deferiti Marinelli, Mancini, Andreucci, Genchi e la Società facevano pervenire una memoria difensiva con la quale deducevano la loro assoluta estraneità alle violazioni come contestate nell’atto di deferimento. All’esito della riunione di trattazione come sopra fissata, presenti il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti, ad eccezione di Genchi Giuseppe, tutti rappresentati e difesi, compreso il calciatore non presente, dal medesimo legale di fiducia, la Commissione, ritenutane l’assoluta necessità, tenuto conto delle argomentazioni difensive, con ordinanza in data 8 novembre 2011 da ritenersi qui integralmente trascritta, affidava alla Procura Federale i necessari accertamenti in ordine a quanto dichiarato dai deferiti, per la completa ricostruzione della vicenda, disponendo altresì all’uopo la sospensione del procedimento. In data 23 dicembre 2011, i deferiti, tramite il loro difensore, facevano pervenire una memoria con la quale, ribadita la mancanza di ogni lesività nelle loro dichiarazioni, chiedevano applicarsi la disposizione di cui al 3° comma dell’art. 5 del Cgs essendosi perfezionata la prova liberatoria ivi prevista. Pervenuta la Relazione della Procura Federale, questa Commissione disponeva la prosecuzione del procedimento, fissando all’uopo l’odierna riunione. All’udienza come sopra fissata erano presenti il rappresentante della Procura Federale e, per tutti i deferiti, il loro difensore. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna come a verbale d’udienza. Il difensore delle parti deferite, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, riportandosi altresì alle memorie in atti, concludeva chiedendo il proscioglimento da ogni addebito per tutti i deferiti, con esclusione da ogni responsabilità della società. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi comprese le memorie depositate dal difensore dei deferiti; letta la Relazione della Procura Federale; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e del difensore delle parti deferite, osserva quanto segue. Risulta provato in atti che i deferiti, nelle varie occasioni, effettivamente resero le dichiarazioni oggetto di contestazione. Gli stessi incolpati, peraltro, ne hanno rivendicato la paternità, negando tuttavia ogni intento diffamatorio ed affermando di essersi limitati a riferire quanto in realtà accaduto. Ed invero, le asserzioni difensive dei deferiti hanno trovato valido riscontro nelle emergenze degli accertamenti disposti da questa Commissione. Infatti, nella Relazione della Procura Federale si legge, tra l’altro, che la generalità delle persone ascoltate, smentendo quanto dichiarato agli Organi federali inquirenti dai diretti interessati, “hanno visto che i calciatori Recchi Alessio e Ionni Ettore hanno alzato la mano alla domanda del loro allenatore Lelli, confermando a quest’ultimo di aver ricevuto delle telefonate anonime”. Risulta quindi provata la verità dei fatti oggetto delle dichiarazioni in contestazione, con conseguente applicazione del 3° comma dell’art. 5 del Codice di giustizia sportiva che prevede la non punibilità dell’autore della dichiarazione se prova la verità dei fatti, qualora – come nel caso che ci occupa – si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato. P.Q.M. la Commissione, dichiara la non punibilità di tutti i deferiti per le violazioni come loro contestate in rubrica, in applicazione dell’art. 5, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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