COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’U.S.D. URBISALVIENSE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’U.S.D. URBISALVIENSE Con provvedimento in data 21 dicembre 2011, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione la società indicata in epigrafe per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, ed art. 5, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per responsabilità oggettiva, con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio tesserato, allenatore di base Gregory Pierantoni; in particolare, per il contenuto oggettivamente denigratorio di talune dichiarazioni da questi rilasciate in un’intervista ad una radio locale ed apparsa, siccome trascritta, su una pagina web del sito della ridetta emittente locale in data 12 ottobre 2011. Con nota del 1 febbraio 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alla parte a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata era presente il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; nessuno per la società deferita. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità della società deferita con richiesta di condanna come a verbale d’udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; - ritenuti, incidenter tantum, i giudizi ed i rilievi espressi pubblicamente dal tecnico Gregory Pierantoni, nell’intervista ad una radio locale, trascritta anche sulla pagina web della stessa emittente e non rettificati, lesivi della reputazione della FIGC e dei suoi tesserati; - rilevato che, a norma dell’art. 5, comma 2, del Cgs le società sono responsabili, ai sensi dell’art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri ... tesserati e che, nel caso di specie, non vi è stata, da parte della società, la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive di cui all’ultimo comma della stessa disposizione; - tenuto conto, nella determinazione dell’entità della sanzione, dei criteri di cui all’art. 5 del Cgs; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica all’U.S.D. Urbisalviense l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it