COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/ 1/2012 ATLETICO SAN VITO – MONTEIASI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 22/ 1/2012 ATLETICO SAN VITO - MONTEIASI
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato nei termini, la F.C.D. MONTEIASI,
relativamente alla gara del 22.01.2012, lamentava presunta posizione irregolare dei seguenti tesserati della
U.S.D. ATLETICO SAN VITO: SARDELLI VINCENZO (18.04.1973); BAGNULO TEODORO (26.03.1986);
SARDELLI SALVATORE (04.04.1986); CERVELLERA NICOLA (11.09.1974); LO RE RAFFAELE
(13.01.1988);
- che la reclamante assumeva che la U.S.D. ATLETICO SAN VITO sarebbe incorsa nella violazione del
combinato disposto degli artt. 21 e 22 NOIF, poiché avrebbe utilizzato i sopra indicati tesserati in qualità di
calciatori o dirigenti in altre gare ufficiali;
- che per tali motivi la reclamante chiedeva infliggersi alla U.S.D. ATLETICO SAN VITO la sanzione della
perdita della gara disputata il 22.01.2012;
- che da una verifica condotta presso l'ufficio tesseramenti è emerso il regolare tesseramento dei sopra
indicati soggetti nelle fila della U.S.D. ATLETICO SAN VITO;
- che la reclamante ha richiamato impropriamente il combinato disposto di cui agli artt. 21 e 22 NOIF, visto
che le ridette norme vietano la contemporanea qualifica di dirigente e/o collaboratore di una società in
costanza di tesseramento quali calciatori di altra società associata nella stessa lega;
- che la U.S.D. ATLETICO SAN VITO, avendo utilizzato i sopra indicati tesserati alternativamente ed in
differenti occasioni in qualità di calciatori nonché di dirigenti e/o collaboratori, non è incorsa nella violazione
della normativa sopra richiamata, tutto ciò rilevato
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla F.C.D. MONTEIASI, disponendo di addebitarsi la relativa tassa sul
conto della stessa;
di confermarsi il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore dell'USD ATLETICO SAN VITO.