COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL MODUGNO – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 22 Gennaio 2011.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL MODUGNO – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 22 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.D. REAL MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatori COLAGRANDE Rocco, IURLO Nicola e PANTALEO Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 26 Gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; ritenuto che vanno confermate le sanzioni inflitte dal Primo Giudice ai calciatori COLAGRANDE Rocco e IURLO Nicola perché adeguate alla gravità dei fatti occorsi; considerato altresì che la individuazione di quest’ultimo calciatore è stata perfettamente effettuata, con dovizia di particolari, da parte del direttore di gara; ritenuto di dover confermare anche la sanzione disciplinare inflitta al calciatore PANTALEO Luigi perfettamente individuato dall’arbitro che ne ha puntualmente descritto il comportamento antisportivo; considerato che la società reclamante non ha sostanzialmente contestato il verificarsi per incidenti occorsi a fine gara ma ha fornito elementi di partecipazione ancorché limitata dei propri dirigenti, a causa della complessa rissa verificatasi a fine gara, per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 250,00 P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 250,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. REAL MODUGNO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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