COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 12/ 2/2012 STELLA ROSSA NARDO – MONTEIASI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 12/ 2/2012 STELLA ROSSA NARDO - MONTEIASI Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che con reclamo tempestivamente preannunciato nei termini, la F.C.D. MONTEIASI lamentava posizione irregolare da parte della A.S.D. STELLA ROSSA NARDO', la quale nella gara del 12.02.2012 avrebbe fatto partecipare tra i calciatori schierati in campo il calciatore n. 5 MANCA CLAUDIO SALVATORE (06.11.1961), in costanza di squalifica inflitta fino al 17.11.2016; - che la circostanza oggetto del reclamo ha trovato conferma dalla lettura della distinta compilata dalla F.C.D. MONTEIASI per la gara del 12.02.2012, laddove al numero 5 è stato schierato il calciatore squalificato MANCA CLAUDIO SALVATORE (06.11.1961); - che la squalifica inflitta al ridetto calciatore è stata pubblicata sul C.U. n. 31 del 17.11.2011 e confermata dal C.U. n. 34 del 09.12.2011, con rigetto del reclamo da parte della Commissione Disciplinare Territoriale, la quale confermava la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, tutto ciò rilevato, visto ed applicato l'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S. DELIBERA di comminare alla A.S.D. STELLA ROSSA NARDO' la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore della F.C.D. MONTEIASI.
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