COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 12/ 2/2012 NUOVA SPONGANO – CISTERNINO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 12/ 2/2012 NUOVA SPONGANO - CISTERNINO Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato -che con reclamo presentato ai sensi dell'art. 46, comma 3 C.G.S., la A.S.D. CISTERNINO lamentava posizione irregolare da parte della A.S.D. NUOVA SPONGANO, la quale nella gara del 12.02.2012 avrebbe fatto partecipare tra i calciatori schierati in campo il calciatore n. 6 ALESSANO ARTURO (26.06.1974), in costanza di squalifica inflittagli per due giornate (a fine gara) come da C.U. n. 45 del 02.02.2012, con riferimento alla gara disputata il 29.01.2012; -che la circostanza oggetto del reclamo ha trovato conferma dalla lettura della distinta compilata dalla A.S.D. NUOVA SPONGANO per la gara del 12.02.2012, laddove al numero 6 è stato schierato il calciatore ALESSANO ARTURO (26.06.1974), il quale avrebbe dovuto ancora scontare una giornata di squalifica; -che dalla lettura degli atti ufficiali emerge che il ridetto calciatore, squalificato a fine gara per due giornate con riferimento alla gara del 29.01.2012, non avendo preso parte alla gara del 05.02.2012, non poteva partecipare alla gara del 12.02.2012, poiché ancora in costanza di squalifica, tutto ciò rilevato, visto ed applicato l'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S. DELIBERA di comminare alla A.S.D. NUOVA SPONGANO la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore della A.S.D. CISTERNINO.
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