COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 19/2/2012 ZOLLINO A.S.D. – NUOVA SPONGANO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 19/2/2012 ZOLLINO A.S.D. - NUOVA SPONGANO Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che nel C.U. n. 45 del 02.02.2012 il calciatore della A.S.D. NUOVA SPONGANO sig. ALESSANO ARTURO (26.06.1974) è stato squalificato per due gare, sanzione comminatagli alla fine della gara disputata in data 29.01.2012; - che il ridetto calciatore non avendo preso parte alla gara del 05.02.2012, aveva ancora una giornata di squalifica che non ha scontato né durante la gara del 12.02.2012 nè, tantomeno, con riferimento alla gara del 19.02.2012, alla quale il sig. ALESSANO ARTURO (26.06.1974) ha partecipato con il numero 3; - che avendo schierato un calciatore in costanza di squalifica, la A.S.D. NUOVA SPONGANO ha violato il disposto di cui all’art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S. Visto ed applicato il combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, lett. a); 29, commi 7 e 8 lett. a; 17, comma 5, lett. a) C.G.S. DELIBERA di comminare d’ufficio alla A.S.D. NUOVA SPONGANO la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 3 - 0 in favore della A.S.D. ZOLLINO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it