COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibera del G iudice Sportivo GARA DEL 19/2/2012 ZOLLINO A.S.D. – NUOVA SPONGANO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibera del G iudice Sportivo
GARA DEL 19/2/2012 ZOLLINO A.S.D. - NUOVA SPONGANO
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che nel C.U. n. 45 del 02.02.2012 il calciatore della A.S.D. NUOVA SPONGANO sig. ALESSANO
ARTURO (26.06.1974) è stato squalificato per due gare, sanzione comminatagli alla fine della gara disputata
in data 29.01.2012;
- che il ridetto calciatore non avendo preso parte alla gara del 05.02.2012, aveva ancora una giornata di
squalifica che non ha scontato né durante la gara del 12.02.2012 nè, tantomeno, con riferimento alla gara
del 19.02.2012, alla quale il sig. ALESSANO ARTURO (26.06.1974) ha partecipato con il numero 3;
- che avendo schierato un calciatore in costanza di squalifica, la A.S.D. NUOVA SPONGANO ha violato il
disposto di cui all’art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.
Visto ed applicato il combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, lett. a); 29, commi 7 e 8 lett. a; 17,
comma 5, lett. a) C.G.S.
DELIBERA
di comminare d’ufficio alla A.S.D. NUOVA SPONGANO la punizione sportiva della perdita della gara col
risultato di 3 - 0 in favore della A.S.D. ZOLLINO.