COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – A.S.D. MAROSO CANDELA dell’11 Dicembre 2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – A.S.D. MAROSO CANDELA dell’11 Dicembre 2011.
(Reclamo della A.S.D. MAROSO CANDELA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 15 Dicembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la società A.S.D. MAROSO CANDELA ha proposto reclamo avverso la sanzione
dell’ammenda di € 200,00 irrogata dal Giudice Sortivo con Comunicato Ufficiale n. 35 del 15
Dicembre 2011 inviando la raccomandata con cui è stato proposto il reclamo suddetto in data
14 Febbraio 2012 (n. 14467237940-6) e quindi oltre il termine di cui all’art. 46 n. 4 del Codice di
Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. MAROSO CANDELA e per
l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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