COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 141/A F.C.D. FONDACHELLI (ME), avverso squalifica fino al 05/02/2017 per il calciatore Molino Benedetto – Gara 2^ categoria Fondachelli – USCLO Pace del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 141/A F.C.D. FONDACHELLI (ME), avverso squalifica fino al 05/02/2017 per il calciatore Molino Benedetto - Gara 2^ categoria Fondachelli – USCLO Pace del 05/02/2012 - C.U. N° 313 del 09/02/2012. Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Fondachelli, in persona del Presidente pro tempore, chiede una “riduzione consistente” della squalifica assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendola eccessiva. Sostiene infatti l'appellante di avere il calciatore soltanto colpito di striscio il direttore di gara, “non con violenza”, solo procurandogli una leggera escoriazione. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che a fine gara il calciatore Molino Benedetto avvicinandosi all'arbitro con fare minaccioso, dopo averlo strattonato lo colpiva con un calcio al ginocchio destro, procurandogli certi danni fisici. Appare pertanto evidente, dalla descrizione del direttore di gara, che si sia trattato di comportamento caratterizzato da aggressività e violenza pur di non eccezionale gravità. La sanzione può pertanto essere riveduta in termini più equi, contenendola in un arco temporale che comunque consideri e non trascuri di tenere conto delle conseguenze arrecate al direttore di gara dal comportamento assunto dal suddetto calciatore. P.Q.M. In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Società FCD Fondachelli dispone contenersi al 30/09/2016 la sanzione a carico del calciatore Molino Benedetto. Senza addebito di tassa reclamo.
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