COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°130/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD PRO MENDE CALCIO Presidente all’epoca dei fatti Sig. Sindona luigi N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°130/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD PRO MENDE CALCIO Presidente all’epoca dei fatti Sig. Sindona luigi N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo. Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 19/01/2012 prot.11899-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse ma hanno fatto pervenire nei termini il certificato medico attestante la idoneità all’attività sportiva del calciatore Calderone Alessandro, datato 06/10/2010. La Commissione Disciplinare Territoriale ha pertanto accertata la infondatezza della contestazione di cui al presente deferimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti: della società ASD Pro Mende Calcio, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Sindona Luigi, del calciatore Calderone Alessandro, tesserato per la società’ ASD Pro Mende Calcio all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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