COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.117/A Appello della ACSD La T.A.N.A. (Ag) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3, squalifica per tre gare del calciatore Alletto Salvatore per due gare dei calciatori Dimora Carmelo, Fiorica Alfonso, Giordano Leonardo e Incardona Francesco Giuseppe – Gara Campionato 3° cat. Gir. “A” Pol. Palma – La T.A.N.A F.C. del 22/01/2012 – C.U. n.28 del 25/01/2012 – Delegazione Provinciale Agrigento.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.117/A Appello della ACSD La T.A.N.A. (Ag) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3, squalifica per tre gare del calciatore Alletto Salvatore per due gare dei calciatori Dimora Carmelo, Fiorica Alfonso, Giordano Leonardo e Incardona Francesco Giuseppe - Gara Campionato 3° cat. Gir. “A” Pol. Palma – La T.A.N.A F.C. del 22/01/2012 - C.U. n.28 del 25/01/2012 – Delegazione Provinciale Agrigento. Con tempestivo reclamo la società ACSD La T.A.N.A. F.C. ha impugnato le sanzioni in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo, preliminarmente ad ogni questione di merito, dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) CGS, la parte relativa alle squalifiche a carico dei calciatori Dimora Carmelo, Fiorica Alfonso, Giordano Leonardo e Incardona Francesco Giuseppe. Il reclamo va altresì dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art.33 comma 6 CGS, nella parte in cui si rileva una presunta posizione irregolare dei calciatori della società avversaria, stante la assoluta genericità del motivo. Nel merito l’appello va rigettato in quanto dal referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2 CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati, si rileva che i calciatori di entrambe le società hanno dato luogo ad una rissa collettiva i cui partecipanti sono stati ben individuati dal direttore di gara con la conseguenza che ad essi andava applicata la sanzione della espulsione per cui va condivisa la decisione di quest’ultimo di sospendere l’incontro poichè entrambe le squadre si sarebbero trovate con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare. Detta responsabilità va addebitata in eguale misura ad entrambe le società con la conseguenza che va condivisa la decisone del giudice di prime cure che ha irrogato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0–3 ad entrambe. Va altresì rigettato il reclamo per quanto riguarda la sanzione a carico del calciatore Alletto Salvatore poichè lo stesso si è reso responsabile di un condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario e poichè la sanzione appare congrua in relazione ai fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto gravame per i motivi di cui in premessa. Per l’effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo depositata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it