COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.136/A ASD PICANELLO (Ct) avverso squalifica per sei gare calciatore Crisciglione Andrea, per tre gare calciatori Bonfatto Giuseppe e Ragusa Francesco – Gara Campionato 2 cat Gir./H ASD Carlentini – ASD Picanello del 05/02/2012 – C.U. n.313 del 09/02/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.136/A
ASD PICANELLO (Ct) avverso squalifica per sei gare calciatore Crisciglione Andrea, per tre gare calciatori Bonfatto Giuseppe e Ragusa Francesco - Gara Campionato 2 cat Gir./H ASD Carlentini – ASD Picanello del 05/02/2012 - C.U. n.313 del 09/02/2012
Con tempestivo reclamo la società ASD Picanello ha impugnato le sanzioni in oggetto irrogate ai propri calciatori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il reclamo, preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile in quanto privo della sottoscrizione.
A parte il superiore rilievo il reclamo sarebbe altresì inammissibile ai sensi dell’art 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di ogni e qualsiasi motivazione.
Lo stesso,infine è inammissibile anche per la parte che riguarda il presunto errore tecnico dell’arbitro in quanto proposto in maniera tardiva e per la prima volta dinanzi a questo giudice.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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