COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 137/A U.S.D. ASPRA (PA), avverso squalifiche calciatori Lo Medico Vincenzo e Marziani Mauro per 4 gare. Gara Promozione Città di Bagheria Calcio / Aspra del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 137/A
U.S.D. ASPRA (PA), avverso squalifiche calciatori Lo Medico Vincenzo e Marziani Mauro per 4 gare. Gara Promozione Città di Bagheria Calcio / Aspra del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.
Con appello ritualmente proposto la Società appellante chiede l'annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni irrogate ai propri calciatori, sostenendo la loro mancata partecipazione ai fatti addebitati e sanzionati in primo grado dal Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto, come anche in quello redatto dal Commissario di campo, è dato leggere della mini rissa che si scatenava al 15° del secondo tempo, tra alcuni giocatori di entrambe le squadre.
I calciatori fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari risultano precisamente identificati dagli ufficiali di gara ed a loro carico vengono evidenziati i ripetuti atti di violenza commessi, che peraltro risultano adeguatamente sanzionati secondo criteri pienamente condivisibili ed in linea con le sanzioni rispettivamente assunte a carico di altro contendente appartenente alla Società avversaria.
Appare pertanto condivisibile la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
P.Q.M.
Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Società U.S.D. Aspra;
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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