COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.138/A FCD MASSIMINIANA CALCIO (Ct), avverso perdita gara 0 – 6 ed ammenda € 100,00 – Gara Campionato C5 Serie D Massiminiana – Juvenilia del 29/01/2012 – C.U. n.37 CT del 01/02/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.138/A
FCD MASSIMINIANA CALCIO (Ct), avverso perdita gara 0 – 6 ed ammenda € 100,00 - Gara Campionato C5 Serie D Massiminiana – Juvenilia del 29/01/2012 - C.U. n.37 CT del 01/02/2012
Con tempestivo reclamo la FCD Massiminiana Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, contesta la decisione assunta in primo grado dal giudice sportivo territoriale, sostenendo che la rissa che ha determinato la sospensione della gara sia stata “scatenata e generata unicamente” da un sostenitore della squadra ospite.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Si evince dagli atti ufficiali di gara che la rissa, descritta con dovizia di particolari da parte del direttore di gara, è stata conseguenza di un comportamento lievemente ostruzionistico di un calciatore della squadra ospitante con la complicità del proprio allenatore, che tuttavia ha scatenato la reazione inconsulta di tutti i calciatori ed i componenti delle panchine di entrambe le società.
Ne consegue che condivisibile appare la decisione assunta dal primo giudice, non rilevandosi quanto affermato dall’appellante e apparendo di ragione e di regolamento attribuire ad entrambe le contendenti la responsabilità per la sospensione della gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l’appello come sopra proposto.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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