COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.139/A ASD MAST FAVIGNANA (Tp) avverso perdita gara 0 – 3 – Gara Campionato 1^ categoria Gir. “A” ASD Real Unione – ASD Mast Favignana del 05/02/2012 – C.U. n.313 del 09/02/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.139/A
ASD MAST FAVIGNANA (Tp) avverso perdita gara 0 – 3 - Gara Campionato 1^ categoria Gir. “A” ASD Real Unione – ASD Mast Favignana del 05/02/2012 - C.U. n.313 del 09/02/2012
Con tempestivo reclamo la società ASD Mast Favignana ha impugnato la decisione in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile per la violazionedell’art 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di ogni e qualsiasi motivazione sul punto specifico della mancata partecipazione, a parte della gara, di un calciatore nato dall’1.1.1993 essendosi limitata, la reclamante, a denunciare un presunto errore dell’arbitro nel registrare le sostituzioni.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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