COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.338 del 23.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 2/2012 CIAPPAZZI – S. AGATA CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.338 del 23.02.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 2/2012 CIAPPAZZI - S. AGATA CALCIO
1-1; Sospesa al 47' del p.t.; Reclamo Ciappazzi.
Si osserva in via preliminare che, dopo il preannuncio
inoltrato a mezzo fax, la Società Ciappazzi, con lo stesso mezzo,
ha dato comunicazione di rinuncia alla proposizione del reclamo in oggetto;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al rientro delle squadre per l'inizio del secondo tempo, il sig.
Sottile Antonino, addetto al servizio d'ordine della Società
Ciappazzi, colpiva con calci all'addome e pugni al volto il
calciatore Regina Luciano (Società S.Agata Calcio) provocando
una ferita alla testa con copiosa fuoriuscita di sangue; il predetto,
caduto a terra, subiva le violenze dei sigg. Rizzo Cosimo e Cicero
Carmelo, altri addetti al servizio d'ordine della Società Ciappazzi
e dei calciatori della stessa Siracusa Angelo e Romano Salvatore;
A tal punto si scatenava una rissa che coinvolgeva calciatori di
entrambe le squadre; tra tutti l'arbitro e gli AA.AA. riconoscevano
i calciatori Campo Alessandro, Romano Salvatore, Siracusa Angelo,
Drago Ferrante Antonino, Maiorana Stefano Giuseppe, Molica
Carmelo e Pontillo Francesco (Società Ciappazzi) e Canfora Cristiano,
Monastra Gabriele, Travaglia Walter, Regina Calogero e Calabrese Filadelfio
(Società S.Agata Calcio), colpevoli di quanto loro ascritto al corrispondente
paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari;
A seguito di ciò l'arbitro, considerato che l'espulsione dei
partecipanti alla rissa, individuati, avrebbe comunque determinato
per le due Società la presenza in campo di calciatori in numero
inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara,
decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità primaria della Società Ciappazzi alla quale
va addebitato quanto ascrivibile ai propri tesserati e che ha dato
origine alla rissa;
Sancita la responsabilità della Società S.Agata Calcio alla quale va comunque
addebitata la partecipazione alla rissa da parte dei propri calciatori;
Per quanto sopra;
Visti l'art. 33, punto 8, e l'art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare rinunciato il reclamo preannunciato dalla
Società Ciappazzi, addebitando alla stessa la tassa;
Di infliggere alla Società Ciappazzi la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00;
Di infliggere alla Società S.Agata Calcio la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.