COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.338 del 23.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 2/2012 CIAPPAZZI – S. AGATA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.338 del 23.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 2/2012 CIAPPAZZI - S. AGATA CALCIO 1-1; Sospesa al 47' del p.t.; Reclamo Ciappazzi. Si osserva in via preliminare che, dopo il preannuncio inoltrato a mezzo fax, la Società Ciappazzi, con lo stesso mezzo, ha dato comunicazione di rinuncia alla proposizione del reclamo in oggetto; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al rientro delle squadre per l'inizio del secondo tempo, il sig. Sottile Antonino, addetto al servizio d'ordine della Società Ciappazzi, colpiva con calci all'addome e pugni al volto il calciatore Regina Luciano (Società S.Agata Calcio) provocando una ferita alla testa con copiosa fuoriuscita di sangue; il predetto, caduto a terra, subiva le violenze dei sigg. Rizzo Cosimo e Cicero Carmelo, altri addetti al servizio d'ordine della Società Ciappazzi e dei calciatori della stessa Siracusa Angelo e Romano Salvatore; A tal punto si scatenava una rissa che coinvolgeva calciatori di entrambe le squadre; tra tutti l'arbitro e gli AA.AA. riconoscevano i calciatori Campo Alessandro, Romano Salvatore, Siracusa Angelo, Drago Ferrante Antonino, Maiorana Stefano Giuseppe, Molica Carmelo e Pontillo Francesco (Società Ciappazzi) e Canfora Cristiano, Monastra Gabriele, Travaglia Walter, Regina Calogero e Calabrese Filadelfio (Società S.Agata Calcio), colpevoli di quanto loro ascritto al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari; A seguito di ciò l'arbitro, considerato che l'espulsione dei partecipanti alla rissa, individuati, avrebbe comunque determinato per le due Società la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente; Condivisa la suddetta decisione; Sancita la responsabilità primaria della Società Ciappazzi alla quale va addebitato quanto ascrivibile ai propri tesserati e che ha dato origine alla rissa; Sancita la responsabilità della Società S.Agata Calcio alla quale va comunque addebitata la partecipazione alla rissa da parte dei propri calciatori; Per quanto sopra; Visti l'art. 33, punto 8, e l'art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.; Si delibera: Di dichiarare rinunciato il reclamo preannunciato dalla Società Ciappazzi, addebitando alla stessa la tassa; Di infliggere alla Società Ciappazzi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00; Di infliggere alla Società S.Agata Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
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