COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 102 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della Pol. Spoiano avverso dec. Del GST. Ammenda di 500,00 Euro. C.U 37 del 19.01.2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
102 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della Pol. Spoiano avverso dec. Del GST.
Ammenda di 500,00 Euro. C.U 37 del 19.01.2012
Chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Spoiano – Cozzano del 15/01/2012, il GST assumeva
nei confronti dell’attuale reclamante, il provvedimento in oggetto indicato.
La Pol. Spoiano, con il proposto reclamo, dando dei fatti una versione molto suggestiva, chiede
che la sanzione venga annullata o in subordine notevolmente ridotta.
Chiede altresì di essere presente all’atto della discussione.
Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Lo stesso è stato inoltrato a questo collegio in data 28/01/2012 a fronte di un provvedimento assunto
e pubblicamente reso noto con il C.U 37 in data 19.01.2012, quindi 2 giorni dopo il termine
perentorio previsto dall’art. 38 comma 2 CGS che fissa in sette giorni il termine per la presentazione
dei reclami.
Anche la richiesta audizione deve essere disattesa in quanto risultando il gravame inammissibile,
non può essere discusso nel merito
P.Q.M.
La CDT, dichiara il proposto reclamo inammissibile ai sensi del combinato disposto degli art.li 33
comma 5 e 38 commi 2 e 6 Codice Giustizia Sportiva. Ordina l’acquisizione della tassa prevista.
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