COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 89 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva di Vaglia 1970 A.S.D. avverso all’esito della gara disputata in data 11/12/2011 contro la Società Fulgor Castelfranco (C.U. n. 35 del 5/01/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 89 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva di Vaglia 1970 A.S.D. avverso all’esito della gara disputata in data 11/12/2011 contro la Società Fulgor Castelfranco (C.U. n. 35 del 5/01/2012) Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di 0-3 scaturito dalla decisione del G.S.T., relativo alla gara casalinga disputata contro la società Fulgor Castelfranco in data 11/12/2011, che di seguito viene integralmente riportata: “RECLAMO DELL'U.S.D. FULGOR CASTELFRANCO AVVERSO REGOLARITÀ GARA S.S. VAGLIA 197O/FULGOR CASTELFRANCO DELl'11.12.2011 (4-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.32 del 15.12.2011. Con atto del 12.12.2011 1' U.S.D. Fulgor Castelfranco ha preannunciato a questo G.S.T. reclamo formulando sintetici motivi di appello. Successivamente in data 16.12.2011, ha fatto pervenire atto di reclamo rilevando che nel corso della gara S.S. Vaglia 1970/U.S.D. Fulgor Castelfranco disputata in data 11.12.2011, la S.S. Vaglia 1970 aveva avuto in campo solo due dei tre calciatori "giovani" come prescritto, per l'intera durata della gara, dal C.U. n. 1 del 5.7.2011. Chiede quindi irrogarsi alla società avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. Reputa questo Giudice che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. Infatti come più volte questo Giudice ha avuto modo di affermare con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all'attività dell'Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell'incidenza casuale che tale partecipazione possa avere avuto sull'andamento della gara e sul risultato finale della stessa. Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell'apporto del singolo calciatore rispetto all'andamento complessivo della gara ed all'evoluzione del risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore abbia o no concretamente influito sull'andamento della stessa - ma soprattutto perché l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l'efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato senza titolo alla gara medesima. Il principio più volte espresso da questo Giudice, e che oggi viene ribadito, è dunque quello secondo il quale la violazione degli art.34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. c9, C.G.S., l'automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravita ed all'entità dell'infrazione commessa. Risultando pacifica la violazione commessa dalla S.S. Vaglia 1970, dalla natura assolutamente inderogabile della norma violata e dalla riaffermata impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l'ha posta in C.U. N. 44 del 16/2/2012 – pag. 1628 essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest'ultima la sanzione legalmente prevista per tale infrazione. Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Fulgor Castelfranco di Sopra (Arezzo) infligge alla S.S. Vaglia 1970 la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina non addebitarsi la tassa.”. Nell'ampio e ben motivato reclamo, la società Vaglia eccepisce sostanzialmente una differente ricostruzione dei fatti asserendo che la norma citata non sarebbe stata violata; il giocatore Centrone Stefano, al 28° del secondo non sarebbe stato sosti tuito dal giocatore Modi Stefano, nato il 19/7/1984, bensì dal calciatore Vannini Alessandro, nato il 24/8/1992. In particolare, sulla distinta di gara e sui documenti di riconoscimento, risulta che il numero di maglia 16 era assegnato a Vannini Alessandro e la casacca numero 17 a Modi Stefano. All'inizio della disputa e dopo la fase di riscaldamento, i calciatori sarebbero rientrati negli spogliatoi ed avrebbero, frettolosamente, indossato le maglie, probabilmente scambiandole tra loro; i dirigenti non avrebbero poi successivamente verificato la corretta corrispondenza tra le note e le maglie effettivamente indossate dagli atleti. La società si dice però certa del fatto che il calciatore che prese il posto, al 28° del secondo tempo , di Centrone Stefano, fosse realmente Vannini Alessandro (classe 1992) e non Modi Stefano (classe 1984). Infatti, sul risultato di 4-2, il pubblico locale avrebbe richiesto l'entrata in campo del giovane Vannini Alessandro (residente nel comune) e l'allenatore lo avrebbe pertanto inserito anche perché il compagno (Modi), pur formalmente presente in panchina, non sarebbe mai potuto entrare in quanto reduce da un infortunio che ne precludeva, di fatto, l'utilizzo. Il D.G. avrebbe dunque correttamente trascritto la sostituzione, annotando i numeri (invertiti) di maglia, e l'errore dei calciatori nell'indossare la casacca sbagliata lo avrebbe, a sua volta, indotto in errore sulle reali identità dei soggetti protagonisti della sostituzione. La reclamante allega un articolo del Corriere di Firenze nel quale il cronista non sarebbe incorso nel disguido attribuendo le corrette sostituzioni con le reali identità dei giocatori. La società conclude pertanto affinché la C.D.T. riformi la decisione del G.S.T. ripristinando il risultato conseguito sul campo e, chiedendo di essere personalmente ascoltata, richiede un formale riconoscimento da parte del D.G. sulle identità dei calciatori oggetto della sostituzione. In data 3 febbraio 2012 veniva ascoltato Massimo Berni, Presidente della società Vaglia, il quale, avuta lettura del supplemento nel quale il D.G. confermava il contenuto del proprio rapporto (il cui contenuto, peraltro, non era oggetto di alcuna contestazione), ed, in modo garbato e convincente, esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione insistendo con forza nelle istanze istruttorie formulate. La C.D.T. riteneva pertanto ammissibile e fondata la richiesta di ricognizione personale che veniva disposta ed effettuata nella successiva udienza del 10 febbraio 2012. Dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, veniva ascoltato il D.G. Alberto Kasollari al quale veniva posto il seguente quesito: “Dica se tra le persone che si trovano di fronte a Lei e che le vengono mostrate, riconosce il calciatore della Società Sportiva Vaglia che ha sostituito, al 28° del secondo tempo, il calciatore Centrane Stefano e se presente indichi quale”. Il D.G., dopo aver esaminato le persone poste di fronte a lui (tra le quali, ovviamente, erano presenti sia il giocatore Modi che il Vannini) affermava di non essere in grado di rispondere alla domanda postagli. Alla stessa udienza, il Presidente del Vaglia 1970, rilevando la difficoltà dell'arbitro nell'identificare i giocatori, insisteva nelle conclusioni formulate nel reclamo. Preliminarmente, sulla istanza di ammissione a prova dell'articolo di giornale allegato al reclamo, questa C.D.T. ritiene di non poterlo utilizzare ai fini del giudizio precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non possa essere “aggirato” con “deposizioni” scritte - peraltro provenienti da soggetti estranei alla Federazione - che consentirebbero di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo. C.U. N. 44 del 16/2/2012 – pag. 1629 Occorre dire che, nel caso concreto la società ha fatto tutto il possibile per ovviare al supposto errore sia dei due calciatori (nell'indossare la maglia sbagliata) che della dirigenza (nel non verificare le note e le casacche indossate dagli atleti) e poter provare quanto da Lei affermato chiedendo, correttamente, che il D.G. potesse, attraverso il riconoscimento, ovviare allo scambio di persona. Altrettanto correttamente il D.G. ha ammesso di non essere in grado di riconoscere l'esatta fisionomia del giocatore che avrebbe sostituito il calciatore Centrone; occorre infatti sottolineare che, nell'assenza di un qualsiasi episodio significativo e particolare, è oggettivamente impossibile per un arbitro rammentare i volti dei singoli giocatori sostituiti, peraltro a distanza di quasi due mesi dalla disputa dell'incontro. Nel quadro univoco fornito dal rapporto di gara, nella fede privilegiata che le Carte Federali attribuiscono al medesimo ed, inoltre, in assenza di una diversa determinazione da parte del D.G. che possa supportare la versione difensiva propugnata dalla società reclamante, questa C.D.T. deve necessariamente rilevare la correttezza sostanziale e formale delle decisioni di primo grado. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it