COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 89 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva di Vaglia 1970 A.S.D. avverso all’esito della gara disputata in data 11/12/2011 contro la Società Fulgor Castelfranco (C.U. n. 35 del 5/01/2012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
89 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva di Vaglia 1970 A.S.D.
avverso all’esito della gara disputata in data 11/12/2011 contro la Società Fulgor Castelfranco
(C.U. n. 35 del 5/01/2012)
Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di
0-3 scaturito dalla decisione del G.S.T., relativo alla gara casalinga disputata contro la società Fulgor
Castelfranco in data 11/12/2011, che di seguito viene integralmente riportata:
“RECLAMO DELL'U.S.D. FULGOR CASTELFRANCO AVVERSO REGOLARITÀ GARA S.S.
VAGLIA 197O/FULGOR CASTELFRANCO DELl'11.12.2011 (4-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.32 del 15.12.2011.
Con atto del 12.12.2011 1' U.S.D. Fulgor Castelfranco ha preannunciato a questo G.S.T. reclamo
formulando sintetici motivi di appello.
Successivamente in data 16.12.2011, ha fatto pervenire atto di reclamo rilevando che nel corso della
gara S.S. Vaglia 1970/U.S.D. Fulgor Castelfranco disputata in data 11.12.2011, la S.S. Vaglia 1970
aveva avuto in campo solo due dei tre calciatori "giovani" come prescritto, per l'intera durata della
gara, dal C.U. n. 1 del 5.7.2011. Chiede quindi irrogarsi alla società avversaria la sanzione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
Reputa questo Giudice che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. Infatti come più volte
questo Giudice ha avuto modo di affermare con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere
formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori
con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di
calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all'attività dell'Organo di Giustizia
Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell'incidenza casuale
che tale partecipazione possa avere avuto sull'andamento della gara e sul risultato finale della
stessa. Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione
dell'apporto del singolo calciatore rispetto all'andamento complessivo della gara ed all'evoluzione del
risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza
che un determinato calciatore abbia o no concretamente influito sull'andamento della stessa - ma
soprattutto perché l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende
automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in
capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo
della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l'efficacia causale che su
ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato senza titolo alla gara
medesima. Il principio più volte espresso da questo Giudice, e che oggi viene ribadito, è dunque
quello secondo il quale la violazione degli art.34 e 34 bis delle
N.O.I.F. comporta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. c9, C.G.S., l'automatica irrogazione della
punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio
sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravita ed all'entità dell'infrazione commessa.
Risultando pacifica la violazione commessa dalla S.S. Vaglia 1970, dalla natura assolutamente
inderogabile della norma violata e dalla riaffermata impossibilità di valutazione del concreto
vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l'ha posta in
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essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest'ultima la sanzione
legalmente prevista per tale infrazione.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Fulgor
Castelfranco di Sopra (Arezzo) infligge alla S.S. Vaglia 1970 la punizione sportiva di perdita per 0-3
della gara suindicata. Ordina non addebitarsi la tassa.”.
Nell'ampio e ben motivato reclamo, la società Vaglia eccepisce sostanzialmente una differente
ricostruzione dei fatti asserendo che la norma citata non sarebbe stata violata; il giocatore Centrone
Stefano, al 28° del secondo non sarebbe stato sosti tuito dal giocatore Modi Stefano, nato il
19/7/1984, bensì dal calciatore Vannini Alessandro, nato il 24/8/1992.
In particolare, sulla distinta di gara e sui documenti di riconoscimento, risulta che il numero di maglia
16 era assegnato a Vannini Alessandro e la casacca numero 17 a Modi Stefano.
All'inizio della disputa e dopo la fase di riscaldamento, i calciatori sarebbero rientrati negli spogliatoi
ed avrebbero, frettolosamente, indossato le maglie, probabilmente scambiandole tra loro; i dirigenti
non avrebbero poi successivamente verificato la corretta corrispondenza tra le note e le maglie
effettivamente indossate dagli atleti.
La società si dice però certa del fatto che il calciatore che prese il posto, al 28° del secondo tempo ,
di Centrone Stefano, fosse realmente Vannini Alessandro (classe 1992) e non Modi Stefano (classe
1984).
Infatti, sul risultato di 4-2, il pubblico locale avrebbe richiesto l'entrata in campo del giovane Vannini
Alessandro (residente nel comune) e l'allenatore lo avrebbe pertanto inserito anche perché il
compagno (Modi), pur formalmente presente in panchina, non sarebbe mai potuto entrare in quanto
reduce da un infortunio che ne precludeva, di fatto, l'utilizzo.
Il D.G. avrebbe dunque correttamente trascritto la sostituzione, annotando i numeri (invertiti) di
maglia, e l'errore dei calciatori nell'indossare la casacca sbagliata lo avrebbe, a sua volta, indotto in
errore sulle reali identità dei soggetti protagonisti della sostituzione.
La reclamante allega un articolo del Corriere di Firenze nel quale il cronista non sarebbe incorso nel
disguido attribuendo le corrette sostituzioni con le reali identità dei giocatori.
La società conclude pertanto affinché la C.D.T. riformi la decisione del G.S.T. ripristinando il risultato
conseguito sul campo e, chiedendo di essere personalmente ascoltata, richiede un formale
riconoscimento da parte del D.G. sulle identità dei calciatori oggetto della sostituzione.
In data 3 febbraio 2012 veniva ascoltato Massimo Berni, Presidente della società Vaglia, il quale,
avuta lettura del supplemento nel quale il D.G. confermava il contenuto del proprio rapporto (il cui
contenuto, peraltro, non era oggetto di alcuna contestazione), ed, in modo garbato e convincente,
esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione insistendo con forza nelle istanze istruttorie
formulate.
La C.D.T. riteneva pertanto ammissibile e fondata la richiesta di ricognizione personale che veniva
disposta ed effettuata nella successiva udienza del 10 febbraio 2012.
Dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, veniva ascoltato il D.G. Alberto Kasollari al quale
veniva posto il seguente quesito: “Dica se tra le persone che si trovano di fronte a Lei e che le
vengono mostrate, riconosce il calciatore della Società Sportiva Vaglia che ha sostituito, al 28° del
secondo tempo, il calciatore Centrane Stefano e se presente indichi quale”.
Il D.G., dopo aver esaminato le persone poste di fronte a lui (tra le quali, ovviamente, erano presenti
sia il giocatore Modi che il Vannini) affermava di non essere in grado di rispondere alla domanda
postagli.
Alla stessa udienza, il Presidente del Vaglia 1970, rilevando la difficoltà dell'arbitro nell'identificare i
giocatori, insisteva nelle conclusioni formulate nel reclamo.
Preliminarmente, sulla istanza di ammissione a prova dell'articolo di giornale allegato al reclamo,
questa C.D.T. ritiene di non poterlo utilizzare ai fini del giudizio precisando che le Carte Federali
fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento
sportivo.
E' evidente che tale divieto non possa essere “aggirato” con “deposizioni” scritte - peraltro
provenienti da soggetti estranei alla Federazione - che consentirebbero di inserire le vietate
dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo.
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Occorre dire che, nel caso concreto la società ha fatto tutto il possibile per ovviare al supposto errore
sia dei due calciatori (nell'indossare la maglia sbagliata) che della dirigenza (nel non verificare le
note e le casacche indossate dagli atleti) e poter provare quanto da Lei affermato chiedendo,
correttamente, che il D.G. potesse, attraverso il riconoscimento, ovviare allo scambio di persona.
Altrettanto correttamente il D.G. ha ammesso di non essere in grado di riconoscere l'esatta
fisionomia del giocatore che avrebbe sostituito il calciatore Centrone; occorre infatti sottolineare che,
nell'assenza di un qualsiasi episodio significativo e particolare, è oggettivamente impossibile per un
arbitro rammentare i volti dei singoli giocatori sostituiti, peraltro a distanza di quasi due mesi dalla
disputa dell'incontro.
Nel quadro univoco fornito dal rapporto di gara, nella fede privilegiata che le Carte Federali
attribuiscono al medesimo ed, inoltre, in assenza di una diversa determinazione da parte del D.G.
che possa supportare la versione difensiva propugnata dalla società reclamante, questa C.D.T. deve
necessariamente rilevare la correttezza sostanziale e formale delle decisioni di primo grado.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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