COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 107 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. San Marco Avenza avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Arzelà Cesare. (C.U. n.40/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 107 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. San Marco Avenza avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Arzelà Cesare. (C.U. n.40/2012). “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”, questa è la motivazione con la quale il G.S.T. ha assunto il provvedimento che, indicato in epigrafe, viene impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore. Ritiene la reclamante che vi sia una evidente sproporzione tra la “sanzione subita rispetto al dolo arrecato” (???) e giustifica il fatto come un movimento di istinto della gamba del calciatore verso il giocatore avversario dal quale aveva subito un fallo. Rileva l’assenza di danno da parte del calciatore colpito che ha proseguito regolarmente la gara. Affermando inoltre che “ il gesto messo in atto dal nostro tesserato deve essere inquadrato più come antiregolamentare che come condotta violenta anche in base alla distinzione operata dall’art. 1 del C.G.S. tra dolo d’impeto e dolo premeditato”, chiede, tenuto altresì conto dei trascorsi disciplinari del tesserato, una congrua riduzione della sanzione. L’arbitro, interpellato, ha precisato che il calciatore, a gioco fermo, scalciava l’avversario. Il reclamo non può essere accolto. Infatti, a prescindere dall’incomprensibile richiamo all’art. 1 del C.G.S., che tutto prevede fuorché quanto indicato dalla reclamante, si precisa che il fatto in esame è regolamentato, sotto il profilo disciplinare, dall’art. 19, punto 4, lettera b, il quale applica la sanzione minima di tre giornate (o a tempo determinato) “ nel caso di condotta violenta verso avversari”. In sede di interpretazione ed applicazione della norma la C.D.T. afferma che, allorché un calciatore colpisca un avversario al di fuori delle azioni di gioco, quindi volontariamente, il gesto costituisce quella forma di violenza fisica prevista dalla norma appena richiamata. Si osserva ancora che l’applicazione della sanzione nella misura minima prevista prescinde dalle conseguenze fisiche che possono essere causate perché, ove queste si verifichino, verrebbe applicato il disposto della successiva lettera c) del n. 4 dell’art. 19, con il minimo di cinque giornate (o a tempo determinato). Risolutivo, agli effetti della determinazione della sanzione da infliggersi nel caso in esame, è il supplemento di rapporto inviato dall’arbitro dal quale appare evidente come il gesto sia stato assolutamente volontario. P.Q.M. la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo il contestuale incameramento della tassa.
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