COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 107 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. San Marco Avenza avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Arzelà Cesare. (C.U. n.40/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
107 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla U.S.D. San Marco Avenza
avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate
al calciatore Arzelà Cesare.
(C.U. n.40/2012).
“Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”, questa è la motivazione con la quale
il G.S.T. ha assunto il provvedimento che, indicato in epigrafe, viene impugnato dalla Società di
appartenenza del calciatore.
Ritiene la reclamante che vi sia una evidente sproporzione tra la “sanzione subita rispetto al dolo
arrecato” (???) e giustifica il fatto come un movimento di istinto della gamba del calciatore verso il
giocatore avversario dal quale aveva subito un fallo.
Rileva l’assenza di danno da parte del calciatore colpito che ha proseguito regolarmente la gara.
Affermando inoltre che “ il gesto messo in atto dal nostro tesserato deve essere inquadrato più come
antiregolamentare che come condotta violenta anche in base alla distinzione operata dall’art. 1 del
C.G.S. tra dolo d’impeto e dolo premeditato”,
chiede, tenuto altresì conto dei trascorsi disciplinari del tesserato, una congrua riduzione della
sanzione.
L’arbitro, interpellato, ha precisato che il calciatore, a gioco fermo, scalciava l’avversario.
Il reclamo non può essere accolto.
Infatti, a prescindere dall’incomprensibile richiamo all’art. 1 del C.G.S., che tutto prevede fuorché
quanto indicato dalla reclamante, si precisa che il fatto in esame è regolamentato, sotto il profilo
disciplinare, dall’art. 19, punto 4, lettera b, il quale applica la sanzione minima di tre giornate (o a
tempo determinato) “ nel caso di condotta violenta verso avversari”.
In sede di interpretazione ed applicazione della norma la C.D.T. afferma che, allorché un calciatore
colpisca un avversario al di fuori delle azioni di gioco, quindi volontariamente, il gesto costituisce
quella forma di violenza fisica prevista dalla norma appena richiamata.
Si osserva ancora che l’applicazione della sanzione nella misura minima prevista prescinde dalle
conseguenze fisiche che possono essere causate perché, ove queste si verifichino, verrebbe
applicato il disposto della successiva lettera c) del n. 4 dell’art. 19, con il minimo di cinque giornate
(o a tempo determinato).
Risolutivo, agli effetti della determinazione della sanzione da infliggersi nel caso in esame, è il
supplemento di rapporto inviato dall’arbitro dal quale appare evidente come il gesto sia stato
assolutamente volontario.
P.Q.M.
la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo il contestuale
incameramento della tassa.
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