COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 109 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S.D. “ AUDACE LEGNAIA” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Fattoracci Mirko con una squalifica per cinque gare. C.U. n. 40 del 02/02/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 109 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S.D. “ AUDACE LEGNAIA” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Fattoracci Mirko con una squalifica per cinque gare. C.U. n. 40 del 02/02/2012. Sul finire della gara “ Audace Legnaia – Bucinese “ valevole per il campionato Promozione il calciatore in oggetto colpiva con una manata al volto un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue dal setto nasale. Per tale motivo veniva espulso dal terreno di gioco. Tale condotta veniva sanzionata dal G.S.T. con una squalifica per cinque gare. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Audace Legnaia, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. Secondo la reclamante il gesto del proprio tesserato, seppur volontario, non era diretto a provocare danno fisico al giocatore avversario. Si sarebbe trattato di un gesto scomposto, teso unicamente a recuperare il pallone durante una fase di gioco. La società sottolinea come anche le conseguenze fisiche per il giocatore avversario siano state alquanto modeste, avendo il medesimo ripreso a giocare, dopo essere stato sottoposte alle cure del caso. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma sostanzialmente quanto già descritto in sede di referto gara. Sottolinea che il giocatore in questione colpiva l’avversario volontariamente e non certo per darsi uno slancio al fine di colpire il pallone di testa, così come dichiarato dalla reclamante. Conferma che il calciatore colpito rientrava sul terreno di gioco dopo pochi minuti. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta contestata al giocatore Mirko Fattoracci. Ritiene altresì congrua la sanzione comminata dal G.S. trattandosi chiaramente di una condotta violenta nei confronti di un avversario. Risulta innegabile, inoltre, che tale condotta abbia comportato una conseguenza fisica, che ha costretto il giocatore colpito ad uscire dal terreno di gioco per farsi curare, a nulla rilevando che poi abbia ripreso a giocare. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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