COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 98 stagione sportiva 2011/2012 Gara U.S.D. Paganico – A.S.D. Ribolla (0-2) del 15/01/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.37 del 19/01/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 98 stagione sportiva 2011/2012 Gara U.S.D. Paganico – A.S.D. Ribolla (0-2) del 15/01/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.37 del 19/01/2012 C.R.T. Reclama la società Paganico avverso la squalifica fino al 3/5/2012 del calciatore Tino Alessandro il quale “Espulso per aver offeso il D.G. alla notifica si toglieva la maglia e la gettava a terra mentre nel contempo minacciava l’arbitro reiterando le offese. Uscito dal recinto di gioco scuoteva la rete di recinzione mentre persisteva nel contegno minaccioso ed ingiurioso lanciava alcuni piccoli sassi verso l’arbitro senza raggiungerlo”. La reclamante esclude che il proprio calciatore abbia minacciato l’arbitro e, in riferimento agli episodi successivi all’uscita dal terreno di gioco, rileva che lo stesso si è trovato forzatamente in mezzo al pubblico a causa della temporanea inagibilità delle tribune. Contesta infine la parte di sanzione ove gli viene imputato lo scuotimento della rete di recinzione ed il lancio di oggetti in quanto la società è già stata multata per questo e ciò in riferimento al comportamento del pubblico. Chiede una rivisitazione dei fatti ed una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto, in maniera puntuale ed ottimamente articolata, riporta i fatti oggetto del giudizio con chiarezza e senza tema di smentita. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare occorre rilevare che la reclamante ha contestato soltanto una parte delle imputazioni mosse al proprio tesserato e quindi appare pacifica l’ammissione e la corrispondenza a verità di quanto non oggetto di gravame. Nel merito la C.D. rileva che la giustificazione addotta dalla società in ordine alla minacce indirizzate all’arbitro “…non è andato incontro all’arbitro (cosa che con le minacce sarebbe successa) ma si è allontanato senza l’intervento di terze persone”, non appare convincente sia perché l’assunto non può essere vero in senso assoluto, sia perché la narrazione puntuale e specifica dell’arbitro appare più che credibile. In merito ai fatti successivi (scuotimento della rete, ulteriori minacce ed offese, lancio di piccoli sassi verso l’arbitro) la versione del D.G. si dimostra talmente lineare e puntuale da escludere ogni possibilità di errore. Non solo, ma la tesi della reclamante, la quale sostiene di essere già stata sanzionata con una ammenda per gli stessi fatti, non appare corretta. Infatti, se pure è vero che vi è stata una sanzione pecuniaria, la stessa è stata inflitta “per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. con scuotimento della rete di recinzione. Per lancio in campo di un pallone a scopo ostruzionistico”. Orbene in merito alle offese, alle minacce ed allo scuotimento della rete, l’arbitro riferisce che gli stessi fatti sono da imputarsi anche al calciatore Tino Alessandro e quindi siamo di fronte a fatti analoghi compiuti da soggetti diversi. Per quanto attiene il lancio di piccoli sassi da parte del citato calciatore all’indirizzo dell’arbitro, appare evidente che trattasi di fatto diverso dal lanciare un pallone in campo al fine di creare ostruzione al gioco in corso. Per quanto attiene infine la quantificazione della sanzione da parte del G.S. la stessa risulta corretta relativamente ai fatti oggetto del giudizio. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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