COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 106 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Potente, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Baracani Matteo per quattro gare e Del Lungo Andrea per cinque gare (C.U. n. 35 del 1/02/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 106 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Potente, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Baracani Matteo per quattro gare e Del Lungo Andrea per cinque gare (C.U. n. 35 del 1/02/2012). L'Unione Sportiva Dilettantistica Potente, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno, disputato a Firenze contro la società Cobra Kai, in data 28 gennaio 2012. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così le proprie decisioni: Baracani Matteo (squalifica per quattro gare): “Espulso per fallo di gioco nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G. e perdeva tempo per uscire dal terreno di gioco, causando l'interruzione del gioco per circa 5 minuti.” Del Lungo Andrea (squalifica per cinque gare): “A fine gara sputava ad un avversario colpendolo al torace e gli tirava un calcio di notevole entità colpendolo all'altezza del ginocchio.” La Società reclamante, contesta l'erronea e parziale ricostruzione dei fatti riportata sul Comunicato Ufficiale e analizza, singolarmente, le sanzioni irrogate ai tesserati. Per quanto concerne la posizione del giocatore Baracani Matteo, viene richiesta la riduzione della squalifica irrogata poiché il medesimo non avrebbe mai offeso il D.G. limitandosi a contestare la propria espulsione. La perdita di tempo ipotizzata - che non avrebbe comunque superato il minuto - sarebbe dovuta al fatto che il calciatore, dirigendosi verso le panchine, avrebbe tentato solo di spiegare all'allenatore quanto accaduto, conscio che una delle uscite dal campo di giuoco fosse posizionata proprio dietro di esse. La limitatissima sospensione del giuoco sarebbe indirettamente confermata dalla inesistenza di un congruo recupero (solo nove minuti a fronte di almeno otto sostituzioni ed una pausa di circa 5 minuti per un infortunio occorso al portiere avversario) In ordine alla sanzione irrogata a Del Lungo Andrea, il D.G. non avrebbe visto la scena in quanto impegnato in una discussione con l'allenatore della società Potente e si sarebbe fatto fuorviare esclusivamente da quanto successivamente appreso dagli avversari. Se l'arbitro avesse effettivamente assistito all'evento avrebbe potuto constatare e riportare anche le spinte subite dal giocatore Del Lungo e le offese da questi subite. Per entrambe le posizioni la società insiste quindi per la riduzione delle squalifiche comminate. Il reclamo risulta infondato e deve essere respinto. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo nella risposta, non sembra condividere in alcun modo le teorie difensive ed anzi, con precise affermazioni, disintegra tutte le eccezioni formulate. Nella risposta si legge: “Al 20' del secondo tempo il n. 24 Baracani Matteo (società Potente) colpiva violentemente l'avversario con un calcio da dietro dopo che la palla aveva superato la linea laterale. Dopo avergli mostrato il cartellino rosso iniziava ad offendermi (imbecille, scemo, ecc.) e con aria minacciosa rivolgendosi a me diceva (ora vado in panchina, bevo e poi vado fuori). Dopo essersi dissetato in panchina si dirigeva verso l'uscita principale del terreno di gioco e solo in un secondo momento, dopo che il gioco era stato fermo per circa 5 minuti, i compagni lo invitavano a sbrigarsi ad abbandonare il terreno di gioco ed indicandogli l'uscita situata tra le due panchine, solo in quel momento Baracani Matteo tornava indietro verso le due panchine per uscire dal terreno di gioco. A fine gara mentre uscivamo dal terreno di gioco il n. 12 Del Lungo Andrea società Potente si dirigeva verso l'avversario il n. 18 Tavanti Daniele società Cobra Kai minacciandolo e una volta vicino gli sputava colpendolo al torace e tirandogli un calcio di notevole forza colpendolo all'altezza del ginocchio. Tale episodio successo ad circa un metro di distanza sotto la mia attenzione in quanto non coperto da nessun giocatore e non disturbato pertanto solo dopo che il fatto era successo l'allenatore Potente si recava da me per chiedermi chiarimenti.”. Il D.G. dunque ripercorre il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara, sconfessando così tutte le difese contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine alla sproporzione delle squalifiche concretamente irrogate che però appaiono, ad avviso della C.D.T., incongrue per difetto. Appare infatti evidente come i fatti, correttamente descritti nel rapporto di gara ed ulteriormente dettagliati nel supplemento, non siano stati adeguatamente puniti. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tali sanzioni si sarebbero cristallizzate e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S.T. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. La perdita di un possibile grado di giudizio onera comunque questo giudice nel contenere le sanzioni disciplinari, applicando aumenti decisamente contenuti rispetto alle condotte illecite dedotte. Il calciatore Baracani Matteo, che nella gara rivestiva il ruolo di vicecapitano, ha posto in essere un comportamento censurabile sia nelle reiterate offese pronunciate nei confronti del D.G., sia nella plateale protesta che ha bloccato di fatto il gioco (non vi era nessuna necessità di colloquiare amabilmente con il proprio allenatore!) fino alla corretta reazione dei propri compagni. Non riveste alcun pregio poi il fatto che il D.G. non abbia recuperato tutto il tempo impiegato per le sostituzioni (per il rapporto solo sei e non otto) e l'infortunio, sia perché si tratta di una scelta tecnica assolutamente insindacabile, sia perché nove minuti di extra time, in una partita di calcio, rappresentano un'eternità. Il giocatore Del Lungo Andrea oltre al gesto di violenza gratuita attuato in danno di un avversario, a gara terminata, si sarebbe poi espresso nel poco elegante gesto sopra descritto che appare altamente lesivo della dignità dell'avversario. Basti pensare che l'eventuale sputo commesso in danno del D.G. viene equiparato, per costante giurisprudenza sportiva, al gesto di violenza e punito con una squalifica non inferiore ad un anno. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, respinge il reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Potente disponendo l'incameramento della relativa tassa ed inasprisce le squalifiche inflitte ai calciatori determinandole in cinque giornate di gara per Baracani Matteo ed in sei giornate di gara per Del Lungo Andrea.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it