COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 101 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.C. MALISETI avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Benassi Raffaele con una inibizione fino al 10/03/2012. C.U. n.39 del 26/01/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 101 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della A.C. MALISETI avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Benassi Raffaele con una inibizione fino al 10/03/2012. C.U. n.39 del 26/01/2012. Al termine della gara “ Calenzano – Maliseti “ valevole per il campionato juniores regionale, mentre si avviava verso lo spogliatoio, il D.G. notava un principio di rissa che vedeva coinvolto il sig. Benassi Raffaele dirigente della squadra del Maliseti. Quest’ultimo afferrava per il collo, trascinandolo per circa due metri e spingendolo a terra, una persona che non era iscritta sulle note presentate all’arbitro prima dell’inizio della gara. Per tale condotta il tesserato in oggetto veniva inibito per un mese e mezzo. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Maliseti, affermando che il proprio dirigente si era limitato a difendersi, in maniera istintiva, da una persona che si era portata minacciosamente verso di lui battendo i pugni. Una volta divincolatosi dalla presa lo sconosciuto si allontava. La reclamante chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara ribadisce quanto già descritto in sede di referto, precisando che il soggetto afferrato per il collo dal Benassi era il direttore sportivo del Calenzano. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in questione. Del resto la stessa reclamante riconosce che una condotta violenta del proprio tesserato c’è stata, anche se poi la qualifica come legittima difesa. Ora anche volendo considerare minaccioso l’ atteggiamento da parte del direttore sportivo del Calenzano, non si può non considerare violenta la reazione del Benassi e qualificarla almeno come un eccesso di legittima difesa. Per tale motivo questa C.D. ritiene congrua sanzione del G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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