COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 17.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO GERVASI GIANLUCA – DIRIGENTE SOCIETA’ ASD POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO 1985 – FORTIS BALANZANO DISPUTATA A POZZO IL 20.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.079 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 01.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE FINO AL 30.04.2012;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 17.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO GERVASI GIANLUCA – DIRIGENTE SOCIETA’ ASD POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO 1985 – FORTIS BALANZANO DISPUTATA A POZZO IL 20.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.079 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 01.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE FINO AL 30.04.2012; Ha pronunciato, nella riunione del giorno 16 febbraio 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo in proprio il dirigente della società Pozzo, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara; era presente alla seduta del 16 febbraio 2012 il rappresentante della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara non si è presentato a questa Commissione nonostante la rituale convocazione. Decidendo pertanto esclusivamente sulla base del referto di gara, la Commissione rileva che la frase pronunciata dal Gervasi non integra gli estremi del comportamento razzista nei confronti del direttore di gara, in quanto sostanzialmente priva di contenuto discriminatorio, connotandosi piuttosto in una espressione meramente polemica determinata dal sensibile ritardo con il quale l’arbitro stesso si era presentato presso l’impianto sportivo. Il Gervasi deve conseguentemente essere sanzionato esclusivamente per la sua espulsione dal campo e per le altre frasi offensive dal medesimo pronunciate all’indirizzo dell’arbitro. Si ritiene conseguentemente equo contenere la sanzione nell’inibizione fino al 29.02.2012. P.Q.M. Delibera, in accoglimento del reclamo di ridurre l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Gervasi Gianluca fino al 29.02.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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