COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 17.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD JUNIOR GABELLETTA TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA – HELLAS NARNI DISPUTATA A S.ANTONIO DI TERNI IL 15.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.024 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PUBBLICATO NELLA DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE FEZZA AIELLO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 17.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD JUNIOR GABELLETTA TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA – HELLAS NARNI DISPUTATA A S.ANTONIO DI TERNI IL 15.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.024 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PUBBLICATO NELLA DATA 18.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE FEZZA AIELLO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 16 febbraio 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione.
Era presente l’arbitro della gara; Non era presente il rappresentante della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto di gara circa il comportamento irriguardoso nonché reiteratamente offensivo e minaccioso posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Fezza Aiello.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti in questione e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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