COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 17.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CASACASTALDA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA – CASACASTALDA DISPUTATA A LAMA IL 21.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.076 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 25.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI FABIO LA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 17.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
JUNIORES REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CASACASTALDA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA - CASACASTALDA DISPUTATA A LAMA IL 21.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.076 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 25.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI FABIO LA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 16 febbraio 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione.
Era presente l’arbitro della gara; non era presente il rappresentante della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara e dai chiarimenti forniti dall’arbitro in sede i audizione a questa Commissione, si è potuto ricostruire il comportamento violento tenuto dal calciatore Minelli Fabio a fine gara; lo steso colpiva volontariamente con una testata al volto un calciatore avversario procurandogli una ferita con fuoriuscita di sangue.
Contemporaneamente attingeva lo stesso calciatore con degli sputi. Il tutto si verificava in un contesto di rissa tra i due atleti che si scambiavano vicendevolmente colpi violenti e sputi reciproci.
Tutto ciò premesso, vista la gravità dei fatti commessi dal calciatore Minelli Fabio, la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. appare equa e meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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