COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 1/2012 POZZO 1985 – FORTIS C.BALANZANO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 1/2012 POZZO 1985 - FORTIS C.BALANZANO VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; RILEVATO che i motivi posti a fondamenti del reclamo non solo non trovano alcun riscontro nei documenti ufficiali ma, altresì, si appalesano come pretestuosi ed inconsistenti; CHE, infatti, la società reclamante lamenta sostanzialmente una sommaria procedura di riconoscimento dei calciatori adottata dall'arbitro ed uno stato psico-fisico dello stesso non adeguato, senza fornire alcun elemento oggettivo di riscontro; CHE tali motivi di reclamo debbono - pertanto - essere definiti bizzarri se non addirittura (gratuitamente) offensivi nei confronti del direttore di gara; CHE, pertanto, il reclamo dee essere sicuramente rigettato. D E L I B E R A 1) Il rigetto del reclamo; 2) L'incameramento della tassa reclamo; 3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo (POZZO - FORTIS BALANZANO 1-1)
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