F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 28 Febbraio 2012 2. RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIGNOR FRANCESCO FERRARIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI ALL’ATTO DELL’EVENTUALE ISCRIZIONE DELLA F.C. CANAVESE S.R.L. A CAMPIONATI DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE; – INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: – DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F.; – DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. CON LA RECIDIVA DI CUI ALL’ART. 10, COMMA, 3, LETT. C) C.G.S.; – (NOTA N.436/1858 PF10-11/SP/AC DEL18.7.2011 – NOTA N. 437/1876 PF10-11/SP/AC DEL 18.7.2011 – NOTA N. 628/1869 PF10-11/SP/AC DEL 26.7.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 01.02.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 28 Febbraio 2012 2. RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIGNOR FRANCESCO FERRARIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI ALL’ATTO DELL’EVENTUALE ISCRIZIONE DELLA F.C. CANAVESE S.R.L. A CAMPIONATI DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: - DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F.; - DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. CON LA RECIDIVA DI CUI ALL’ART. 10, COMMA, 3, LETT. C) C.G.S.; - (NOTA N.436/1858 PF10-11/SP/AC DEL18.7.2011 – NOTA N. 437/1876 PF10-11/SP/AC DEL 18.7.2011 – NOTA N. 628/1869 PF10-11/SP/AC DEL 26.7.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 60/CDN del 01.02.2012) La F.C. Canavese S.r.l., in persona del suo presidente Francesco Ferraris, ha proposto, come rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 60/CDN del 1.2.2012 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 9 al signor Francesco Ferraris, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società F.C. Canavese S.r.l.; penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della F.C. Canavese S.r.l. a campionati della F.I.G.C.; ammenda di € 20.000,00 alla stessa predetta F.C. Canavese S.r.l.. Con riferimento alle relative note CO.VI.SOC, sulla base dei report redatti dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dalla F.I.G.C. per la effettuazione dei relativi controlli, la Procura Federale ha riscontrato che la F.C. Canavese S.r.l., in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. c), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all’art. 1, comma 1, C.G.S. ha effettuato pagamenti di emolumenti ad un proprio tesserato utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dal vigente ordinamento. Inoltre, la Procura Federale ha rilevato che la società di cui trattasi, in violazione dell’art. 85, lett. c) parag. IV, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, N.O.I.F. e dall’art. 85, lett. c), parag. V, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, N.O.I.F. non ha provveduto al pagamento degli emolumenti di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati ed ai relativi versamenti Irpef e contributi Enpals e non ha provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti e delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). La Procura Federale ha, quindi, contestato anche la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. c) del comma 3 dell’art. 10 C.G.S.. Per tali violazioni la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N. il signor Francesco Ferraris, presidente e legale rappresentante della società, il sig. Massimo Bava, direttore generale della stessa società ed inoltre, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS la medesima F.C. Canavese S.r.l.. In relazione al giudizio così instaurato il signor Massimo Bava, come assistito, depositava apposita memoria difensiva, nella quale evidenziava come il ruolo ricoperto nell’ambito della società sportiva di cui trattasi fino al 31.5.2011 atteneva esclusivamente alla gestione dell’area tecnico-sportiva, con delega a rappresentare ed impegnare la società rispetto a quanto di riferimento a tale settore, come emergerebbe dalla stessa lettura del verbale di assemblea ordinaria del 20.8.2007. Non potevano, dunque, essere a lui imputate violazioni relative alla gestione economico-amministrativa della società. All’inizio della seduta innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, tuttavia, il signor Massimo Bava, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale la Procura Federale ha espresso il proprio consenso. Di conseguenza, la C.D.N., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse concordata, con separata ordinanza ha disposto l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6, convertita in quella dell’ammenda di € 20.000,00, come richiesto dal deferito. - DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; Dichiarato così chiuso il procedimento nei confronti del sig. Massimo Bava, la C.D.N. ha disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti degli altri soggetti deferiti e, all’esito del dibattimento, ha accolto, poiché, fondato, il deferimento. Secondo la C.D.N., infatti, «le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della società deferita». Quanto alla determinazione della sanzione, la C.D.N., «in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi», ha ritenuto congrue le richieste della Procura Federale ed ha, quindi, comminato la sanzione dell’inibizione di mesi 9 a carico di Francesco Ferraris e quella di 3 punti di penalizzazione, da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della società a campionati della F.I.G.C., nonché l’ammenda di € 20.000,00 a carico della F.C. Canavese S.r.l.. Avverso la suddetta decisione, come detto, propone appello il signor Francesco Ferraris, nella sua qualità di presidente della società F.C. Canavese S.r.l.. La reclamante non contesta i fatti contestati: ritiene, però, eccessivamente afflittiva la sanzione comminata, specie quella di natura economica. Invocando, dunque, la norma di cui all’art. 18 C.G.S., secondo cui la pena deve essere commisurata alla natura e gravità dei fatti commessi, e deducendo in ordine alle difficoltà economico-finanziarie in cui versa la società, in un contesto di generale crisi economica, ed alla mancanza di liquidità che non consente di rispettare i termini perentori stabiliti dalla normativa sportiva, la reclamante chiede che, «in riforma dell’impugnata decisione, facendo salvo il principio dell’afflittività ed in ragione di una congrua proporzionalità della sanzione con i fatti contestati», la pena pecuniaria sia convertita «con un più esteso periodo di inibizione a carico dello scrivente od, eventualmente, con la comminazione di ulteriori punti di penalizzazione a carico della società». Il reclamo non può trovare accoglimento. Anzitutto, questa C.G.F. deve dichiarare irricevibile l’impugnazione con riferimento alle sanzioni inflitte alla reclamante società F.C. Canavese S.r.l., in quanto il ricorso è stato sottoscritto da rappresentante della società già inibito. Quanto all’impugnazione delle sanzioni relative al signor Francesco Ferraris, premesso che le considerazioni in ordine all’attuale congiuntura economica non possono trovare utile ingresso giuridico in questa sede, occorre, in generale, rammentare come la normativa qui in rilievo, di cui lo stesso ricorrente riconosce la violazione, è diretta al perseguimento della stabilità economico finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati. Attesa la ratio delle disposizioni in materia e considerato il correlato impianto sanzionatorio previsto nel caso di violazione delle stesse, le sanzioni applicate in prime cure appaiono commisurate alla natura e gravità dei fatti commessi, oltre che in linea con i precedenti giurisprudenziali relativi alla fattispecie e meritano, pertanto, conferma. Per questi motivi la C.G.F. in merito al ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino): - respinge il ricorso relativamente al Sig. Francesco Ferraris; - dichiara irricevibile l’impugnazione con riferimento alle sanzioni inflitte alla reclamante. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it