F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 28 Febbraio 2012 3. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 28 Febbraio 2012 3. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Carpi/Ternana, disputato in data 5.2.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Alessandro Lorusso la squalifica per 4 giornate effettive di gara per essere stato espulso per doppia ammonizione a seguito di condotta scorretta verso un avversario, nonché per proteste verso l’arbitro. In particolare, all’atto della notifica del provvedimento di espulsione, il signor Lorusso rivolgeva all’ufficiale di gara reiterate frasi offensive e minacciose. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Carpi F.C. 1909, il quale sostiene che l’espressione sanzionata sarebbe stata esclusivamente dettata dalla stanchezza e dal nervosismo agonistico che contraddistinguono i minuti di recupero della gara, nonché che il comportamento del signor Lorusso non può essere ritenuto quale reiterazione e ripetizione di offese e minacce, ma, al contrario, dovrebbe essere inteso quale condotta unica e continua, sanzionabile in quanto “unicum fenomenologico”. Per tali motivi, la società ha chiesto la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica o, in subordine, la riduzione della squalifica a 3 giornate, eventualmente, con la comminazione della residua parte in pena pecuniaria. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 16.2.2012, è presente l’Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Lorusso sia congrua, in quanto consistente nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara per l’espulsione del calciatore in questione a seguito di doppia ammonizione e nella squalifica di 3 giornate effettiva di gara per l’espressione dal carattere altamente offensivo e minaccioso pronunciata dal Sig. Lorusso nei confronti dell’arbitro al momento della notifica del provvedimento di espulsione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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