COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 23/02/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 18/ 2/2012 ANTONIMINA – COMPRENSORIO LAZZARO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 23/02/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 18/ 2/2012 ANTONIMINA - COMPRENSORIO LAZZARO
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta:
- che al 35º del secondo tempo il Sig. Latella Roberto, n.13 della società Compr. Lazzaro, colpiva violentemente l'arbitro con due
pugni alla testa e precisamente nella zona laterale fra la tempia ed il padiglione auricolare nonché con un forte pugno alle costole;
- che a seguito dell'aggressione l'arbitro accusava forte dolore, vertigini, capogiri e notevoli difficoltà respiratorie tali da provocare la
perdita di conoscenza per qualche istante;
- che l'arbitro si accasciava sul terreno di gioco accusando conati di vomito tali da rendere necessario l'intervento dei dirigenti della
società Antonimina i quali accompagnavano l'arbitro nel proprio spogliatoio;
-che l'arbitro non riteneva di essere nello stato fisico e psicologico tale da proseguire la gara tanto da convincere i Carabinieri
unitamente ad un dirigente della società Antonimina ad accompagnarlo presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Locri ove veniva
diagnosticata una prognosi di 2 giorni s.c.;
ritenuto che la gara non ha avuto un regolare svolgimento, oltre che per la responsabilità del Sig. Latella Roberto, anche per la
responsabilità oggettiva della società Comprensorio Lazzaro;
visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società COMPR. LAZZARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0 - 3;
2) infliggere al sig. LATELLA Roberto, calciatore del Compr. Lazzaro la squalifica per anni CINQUE con preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
3) infliggere alla società COMPR. LAZZARO la penalizzazione di TRE punti in classifica.