COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.75 della A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (ripetizione della gara Sporting Terranova – Aprigliano Calcio dell’ 8.1.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.75 della A.S.D. APRIGLIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012
(ripetizione della gara Sporting Terranova – Aprigliano Calcio dell’ 8.1.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti telefonicamente;
RILEVA
La reclamante si duole della decisione di primo grado con cui il giudice sportivo ha disposto la ripetizione della gara Sporting
Terranova - Aprigliano Calcio dell’08.01.2012 ritenendo che l’arbitro nel sospendere la gara stessa al 10° del secondo tempo non
abbia fatto buon uso del potere discrezionale che le norme gli attribuiscono.
La sospensione della gara era stata disposta in quanto durante tutto l’arco della partita un fischio simile a quello del direttore di gara
aveva interrotto numerose azioni di gioco della squadra ospitata.
L’arbitro nel suo rapporto riferisce che ripetutamente aveva tentato - avvisando il capitano e i dirigenti dello Sporting Terranova che
tale interferenza esterna avrebbe portato alla sospensione della gara - di porre fine a tale disturbo, ma che, nel perpetuarsi del
comportamento di disturbo posti in essere al di là della rete di recinzione del campo di gioco, non avendo trovato la collaborazione di
detti tesserati, era stato costretto a sospendere la gara.
Nell’audizione telefonica a chiarimenti il direttore di gara ha rappresentato che ha ritenuto di applicare la Regola 5 che gli attribuisce
la facoltà di sospendere la gara in presenza di interferenze esterne.
Questa Commissione, utilizzando il potere attribuitogli dalle norme federali, deve valutare se la situazione creatasi in campo era tale
da non permettere la regolare prosecuzione della disputa agonistica e se l’arbitro, a fronte di tale situazione, abbia posto in essere
tutte le determinazioni atte a porvi fine.
In base agli elementi istruttori raccolti, questa Commissione ritiene che il Direttore di gara - che tra l’altro non ha risposto alla
convocazione e telefonicamente non ha inteso offrire, benché richiestigli, ulteriori elementi di chiarimento – non ha utilizzato in
maniera idonea le facoltà che gli discendono dal suo ruolo, prima fra tutte quella di chiedere per il tramite del Capitano della
squadra ospitante l’intervento della forza pubblica presente sul campo.
Il reclamo, per le ragioni esposte, è da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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