COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.91 della Società A.S.D. REAL SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.100 del 9.2.2012 (squalifica del campo di gioco per una giornata con disputa della gara stessa “a porte chiuse”; ammenda di € 1.000,00; inibizione Sig. CHIANELLI Antonio, Presidente della società Real San Marco, fino al 9.2.2017).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.91 della Società A.S.D. REAL SAN MARCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.100
del 9.2.2012 (squalifica del campo di gioco per una giornata con disputa della gara stessa “a porte chiuse”; ammenda di €
1.000,00; inibizione Sig. CHIANELLI Antonio, Presidente della società Real San Marco, fino al 9.2.2017).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna “in toto” la delibera del primo giudice che ha sanzionato i comportamenti tenuti dal Presidente della Real San
Marco e dai sostenitori della stessa società.
La reclamante si duole contestando, in particolare, le responsabilità del Presidente Chianelli che, assume, non avrebbe minacciato i
componenti della terna arbitrale, tentato di aggredire gli stessi, né tantomeno colpito con un calcio alla gamba l’assistente arbitrale.
In via preliminare va affermata - ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. - l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la
sanzione della squalifica del campo.
La necessità di valutare la congruità dell’ammenda irrogata alla Real San Marco impone, tuttavia, di analizzare i fatti che hanno dato
origine alle due sanzioni. E a tal proposito va affermato, con assoluta certezza, che gli stessi sono di gravità tale da far ritenere
congrua l’ammenda di € 1.000 nonché, se non ostasse il precedente giudizio di inammissibilità, la sanzione della squalifica del
campo di gioco.
Reiterate e gravi sono state le intemperanze dei sostenitori del Real San Marco (minacce e tentativi di aggressione ai danni della
terna arbitrale, pugno al braccio ed al petto dell’arbitro, ripetuti sputi che attingevano la terna al corpo ed addirittura al volto), ma
soprattutto censurabile è il comportamento del Presidente della Real San Marco che in più contesti temporali (prima, durante e dopo
la gara) minacciava l’arbitro e la terna, tentava, addirittura affiancato e supportato da alcuni tifosi della propria squadra, di aggredire
la terna stessa e colpiva un assistente arbitrale con un calcio alla gamba.
In merito, da ultimo, alla posizione del Chianelli, pur rimarcando l’assoluta infondatezza della tesi difensiva illustrata da questi in
ricorso, e la conseguente piena responsabilità dello stesso per i fatti contestati, ritiene la Commissione che sanzione congrua appare
l’inibizione fino al 9 febbraio 2015.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione della squalifica del campo di gioco;
-lo rigetta relativamente all’impugnazione dell’ammenda di € 1.000,00;
-lo accoglie nella parte in cui si impugna l’inibizione del Presidente Antonio CHIANELLI che riduce fino a tutto il 9 FEBBRAIO 2015;
-dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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