COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.92 della Società A.C.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.100 del 9/2/2012 (ammenda di € 1.000,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.92 della Società A.C.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.100 del 9/2/2012 (ammenda di € 1.000,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -che dal rapporto del commissario di campo della gara A.C.D. Siderno 1911 – Rossanese A.S.D. del 05/02/2012 risulta che i sostenitori della società Siderno 1911: - durante la gara, tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, del commissario di campo, della squadra avversaria e degli organi federali; - rivolgevano frasi razziste nei confronti di un calciatore extracomunitario della Rossanese al momento della sua sostituzione (avvenuta al 21° del II tempo). Inoltre, nel rapporto si legge che “una persona non autorizzata ma identificata come tifoso del Siderno”, che si trovava a fine gara abusivamente in prossimità dello spogliatoio arbitrale, proferiva al commissario di campo frasi ingiuriose e minacciose. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti succitati, ha inflitto alla società A.C.D. Siderno 1911 l’ammenda di € 1.000,00, come da C.U. n.100 del 09/02/2012 del Comitato Regionale Calabria. Le argomentazioni difensive della reclamante mirano a negare in toto il verificarsi fatti narrati dal commissario di campo, sulla base della considerazione principale che gli stessi non sono stati riportati dall’arbitro nel rapporto a sua firma. Tuttavia, i fatti per come narrati dal commissario di campo non possono essere messi in dubbio, tenuto conto che il relativo rapporto costituisce fonte di prova primaria nei procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre, così come disposto dall’art.35, comma 2.1, del C.G.S.). Pertanto, si ritiene giustificata la sanzione irrogata in primo grado alla reclamante, la cui entità appare congrua ed adeguata ai fatti verificatisi. Il reclamo, pertanto, non può essere accolto. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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