COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.93 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 16/2/2012 (ammenda di € 650,00; obbligo di tenere indenne l’arbitro del danno subito se richiesto e documentato; squalifica del calciatore GALLO Mario per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.93 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 16/2/2012 (ammenda di € 650,00; obbligo di tenere indenne l’arbitro del danno subito se richiesto e documentato; squalifica del calciatore GALLO Mario per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Roggiano Calcio – A.S. Cutro del 12/02/2012, durante l’incontro i sostenitori del Roggiano Calcio tenevano un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, rendendosi responsabili, altresì, del lancio di un ombrello e di un manico di ombrello, senza colpire nessuno. Inoltre, nel corso del II tempo, il direttore di gara era costretto ad interrompere per due volte il gioco per fare allontanare persone estranee che si trovavano nel campo per destinazione. A fine gara, il calciatore Gallo Mario (Roggiano Calcio) si avvicinava agli ufficiali di gara, rivolgendo loro reiterate espressioni offensive, e veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Infine, mentre la terna arbitrale abbandonava l’impianto sportivo, i sostenitori della società reclamante rivolgevano alla stessa frasi offensive e minacciose ed, inoltre, una ventina di essi circondavano l’auto del direttore di gara, colpendola con calci e sputi, tanto da rendere necessario l’intervento della forza pubblica per consentire all’arbitro di abbandonare il campo sportivo. Il giudice di prime cure, dopo aver accertato i fatti, ha squalificato il calciatore Gallo Mario per tre gare effettive ed ha sanzionato la società A.S.D. Roggiano Calcio con l’ammenda di € 650,00, con l’obbligo di tenere indenne l’arbitro del danno subìto se richiesto e documentato (cfr. C.U. n.104 del 16/02/2012 del Comitato Regionale Calabria). Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso mirano, in sostanza, a negare sia il comportamento offensivo ascritto al calciatore Gallo, ridimensionandolo ad una vibrata protesta, sia il verificarsi dei fatti che hanno visto coinvolti i propri tifosi, sostenendo che “nessuno si è permesso di toccare o colpire l’auto dell’arbitro né tantomeno di lanciare sputi contro la stessa” e che, pertanto, l’arbitro al riguardo avrebbe “dichiarato fatti assolutamente mai esistiti”. A parere di questa Commissione, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati puntualmente nel rapporto arbitrale, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Al riguardo, sono da ritenersi giustificate le sanzioni irrogate in primo grado, la cui entità appare congrua ed adeguata ai fatti verificatisi. Il reclamo, pertanto, non può essere accolto. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it