COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.96 della Società AMATORI BOTRICELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.17A del 16.2.2012 (inibizione dirigente MERCURIO Pasquale fino al 30.4.2012; squalifica calciatori GARERI Domenico, MAIDA Stefano e SCAVO Salvatore fino al 31.12.2012; squalifica calciatore TALARICO Alfonso per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.96 della Società AMATORI BOTRICELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.17A del 16.2.2012 (inibizione dirigente MERCURIO Pasquale fino al 30.4.2012; squalifica calciatori GARERI Domenico, MAIDA Stefano e SCAVO Salvatore fino al 31.12.2012; squalifica calciatore TALARICO Alfonso per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice argomentando una assoluta insussistenza dei fatti per i quali sono stati sanzionati i propri tesserati. Sostiene, in particolare, che a quest’ultimi può essere al più contestato un comportamento volto a reagire alle offese ricevute dal direttore di gara e sanzionabile solo per le manifestazioni accorate di protesta. La tesi non può essere accolta in quanto la narrazione dell’arbitro è puntuale nel delineare i fatti stessi. I tre calciatori Gareri, Maida e Scavo hanno spintonato l’arbitro con violenza, il dirigente Mercurio ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose all’arbitro e, da ultimo, il calciatore Talarico lo ha offeso e tentato di intimidirlo. Pertanto le conseguenti responsabilità non possono essere poste in dubbio. Appare, inoltre, conforme a giustizia confermare le sanzioni irrogate in prime cure in quanto congrue ed adeguate agli addebiti contestati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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