COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 01/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 26/ 2/2012 SCALEA 1912 – PALMESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 01/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 26/ 2/2012 SCALEA 1912 – PALMESE
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
che, al quarto del secondo tempo, l'arbitro ammoniva il giocatore Babuscia Giuseppe (Palmese) per trattenuta nei confronti di un
giocatore avversario ed erroneamente riportava detto provvedimento a carico del giocatore Falduto Antonino appartenente alla
stessa società Palmese;
che al quarantaquattresimo del secondo tempo, l'arbitro ammoniva ,per fallo il giocatore Falduto Antonino e lo espelleva per
recidività in ammonizione;
che l'arbitro si rendeva conto dell'errore commesso ma non poteva più ritornare sulla propria decisione in quanto il gioco era ripreso;
Ritenuto che detto errore, verificatosi al 44ºdel secondo tempo, non ha influito sul risultato della gara in quanto la squadra avversaria
(Scalea 1912) risultava vincente per quattro reti a zero;
Ritenuto altresì che il giocatore Falduto Antonino (Palmese) è stato espulso dall'arbitro erroneamente.
delibera
1) omologare il risultato della gara acquisito in campo : SCALEA 1912 – PALMESE: 4 – 0;
2) infliggere al giocatore FALDUTO Antonino (Palmese) il provvedimento dell'ammonizione e non della squalifica per somma di
ammonizione;
3) trasmettere gli atti all’A.I.A. Comitato Regionale Arbitri per quanto di competenza.