COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA GLADIATOR 1924 – ISOLA DI PROCIDA DEL 22/2/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA GLADIATOR 1924 – ISOLA DI PROCIDA DEL 22/2/2012
Il G.S.T., letti il referto dell’arbitro ed il reclamo, ritualmente proposto dalla società Isola di Procida,
nel rispetto delle prescrizioni, di cui all’art. 46, comma 1, C.G.S.; preso atto della comunicazione
telegrafica della società Gladiator 1924, con la quale è stata ipotizzata, in ordine alla mancata
disputa della gara, la non sussistenza di causa di forza maggiore, da parte della società Isola di
Procida; rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Isola di
Procida; tanto premesso, osserva: la società reclamante ha ritualmente e documentalmente
giustificato, mediante certificazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Ufficio Circondariale Marittimo – “Guardia Costiera” di Procida, la sostanziale impossibilità del
viaggio marino, per raggiungere la terra ferma. Inoltre, l’Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale, in
data 29 febbraio 2012, ha provveduto a contattare (in ragione dell’assoluta urgenza di acquisire le
relative informazioni) l’Ufficio della Guardia Costiera di Procida, chiedendo ulteriori informazioni su
eventuali partenze (a mezzo aliscafi e/o traghetti) dall’Isola di Procida, per Napoli e/o Pozzuoli, nel
giorno di disputa della gara in esame. Il nominato Ufficio della Guardia Costiera di Procida ha
puntualizzato che, nella certificazione rilasciata in data 22.02.2012 alla società sportiva Isola di
Procida, i riportati orari, di partenza programmata e non eseguita (fino alle ore 12,00), si riferivano
sia ad unità navali aliscafi, sia ad unità navali dei cosiddetti traghetti. Premesso quanto sopra,
considerato che l’orario per la disputa della gara in epigrafe era fissato per le 15.00 e che le avverse
condizioni meteomarine non potevano, in una valutazione obiettiva, configurare un presupposto in
ordine alla possibilità di disputa della gara entro il periodo regolamentare d’attesa; tenuto conto
dell’ulteriore esigenza di raggiungere, in tempo utile, lo stadio di Santa Maria Capua Vetere dal
porto, questo G.S.T., tenuto conto di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, nonché valutata la
vicenda sulla base del principio della ragionevolezza; tenute presenti, a maggior ragione in relazione
ad una comitiva di calciatori, in giorno feriale ed in condizioni meteomarine, definite “avverse” da
una certificazione ufficiale, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto; tutto quanto fin qui
esposto debitamente premesso, il G.S.T. ritiene di dover accogliere il reclamo della società Isola di
Procida, in quanto, a suo avviso, l’evento configura una causa di forza maggiore, per cui, in
applicazione dell’art. 55, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (in sigla,
N.O.I.F.)
DELIBERA
di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.