COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA JUVENTUS BOSCOREALE – VIRTUS S. ATONIO ABATE DEL 26/2/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA JUVENTUS BOSCOREALE – VIRTUS S. ATONIO ABATE DEL 26/2/2012
Il G.S.T., letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe, il cui orario d’inizio rientra nella fascia
degli orari in notturna, iniziava con circa un’ora di ritardo in quanto il campo risultava occupato da
due società militanti nel Campionato di Seconda Categoria. Rileva altresì, che al 13° del secondo
tempo, a seguito alla rottura di alcuni fari dell’illuminazione del campo, il direttore di gara era
costretto a sospendere la gara non essendovi sufficiente visibilità per un regolare svolgimento della
stessa. Poiché sulla società ospitante incombe l’onere della organizzazione della gara ed in
particolare, per gli orari in notturna, la disponibilità dell’impianto di generatore autonomo di energia
elettrica, la sospensione della gara non può essere riconosciuta come causa di forza maggiore, così
come disposto nei Comunicati Ufficiali del C.R. Campania. Per tali motivi, in applicazione dell’art.
17, comma 3, del C.G.S.,
DELIBERA
di infliggere alla società Juventus Boscoreale la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3.